Art. 6. Navi soggette alla convenzione SOLAS - Navi delle classi B, C e D, nuove e B esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. Alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni SOLAS, cui le navi sono soggette, in relazione alla loro data di costruzione: a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale. 2. Alle navi passeggeri delle classi B, C e D nuove ed alle navi passeggeri della classe B esistenti, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I al predetto decreto legislativo.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2000, n. 55, supplemento ordinario n. 38.