Art. 6.
                Navi soggette alla convenzione SOLAS
                    - Navi delle classi B, C e D,
                nuove e B esistenti di cui al decreto
                 legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
  1.  Alle  navi  di  seguito  indicate  si applicano le prescrizioni
SOLAS,  cui  le  navi  sono  soggette, in relazione alla loro data di
costruzione:
    a) navi  costruite  il 1° settembre 1984 o posteriormente se navi
da  carico  di  stazza  lorda  uguale o superiore a 500 tonnellate in
navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza
lorda  in  navigazione  internazionale,  se  navi da passeggeri della
classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
    b) navi  costruite  il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi
da  carico  di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione
internazionale.
  2.  Alle  navi  passeggeri delle classi B, C e D nuove ed alle navi
passeggeri  della  classe  B esistenti, di cui al decreto legislativo
4 febbraio   2000,  n.  45,  si  applicano  le  prescrizioni  di  cui
all'allegato I al predetto decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il   decreto   legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45
          (Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  7 marzo  2000, n. 55, supplemento
          ordinario n. 38.