Art. 7. Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984 e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS 1. Fermo restando quanto stabilito dalla SOLAS, cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione ovvero, per le navi non soggette alla SOLAS, dal regolamento di sicurezza o dal decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni particolari di cui ai commi 2 e 3 o, in alternativa, per le navi di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1: a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B esistenti, costruite prima del 1° settembre 1984, e C e D esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 2. I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non devono avere comunicazioni dirette con altri locali non idonei al trasporto delle suddette sostanze. Quanto sopra non si applica ai locali ro/ro, qualora le aperture o gli accessi verso i suddetti altri locali siano dotati di porta con dispositivo automatico di chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm. 3. Salvo esplicite disposizioni contrarie, ai fini dell'applicazione delle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato I al presente regolamento, sia per le merci pericolose trasportate «su ponti scoperti», sia per quelle trasportate in altri locali, valgono le disposizioni delle successive lettere: a) le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una pronta disponibilita' di acqua dal collettore principale antincendio alla pressione richiesta dalla convenzione SOLAS cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione oppure dal regolamento di sicurezza; cio' puo' essere ottenuto mantenendo il collettore costantemente sotto pressione oppure mediante sistemazioni, ubicate in idonee posizioni, per la messa in moto a distanza delle pompe antincendio; b) la quantita' di acqua disponibile deve essere tale da alimentare, alla suddetta pressione, boccalini a doppio uso, in numero, caratteristiche e dimensioni conformi a quanto richiesto dalla convenzione o dal regolamento sopra citati, i cui getti possano essere diretti su qualsiasi parte del locale da carico quando vuoto. La stessa quantita' di acqua puo' essere riversata con mezzi equivalenti, a soddisfazione dell'organismo tecnico; c) le navi devono essere provviste di impianti addizionali ai prescritti mezzi antincendio per raffreddare in modo efficace un determinato locale da carico sotto il ponte con abbondante quantita' di acqua tramite una sistemazione fissa di ugelli per acqua spruzzata. L'Amministrazione, sentito l'organismo tecnico, puo' accettare, per tale scopo, l'impiego di manichette in piccoli locali da carico ed in piccole zone di grandi locali da carico. In ogni caso i sistemi di esaurimento e prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle condizioni di stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli effetti sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti; d) in sostituzione del raffreddamento con acqua di cui alla lettera c) possono essere previste sistemazioni che consentano di allagare, con un adeguato e specifico mezzo, un determinato spazio da carico sotto il ponte; e) il sistema di distribuzione dell'impianto elettrico deve essere realizzato senza ritorno per lo scafo; f) macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere in locali da carico, nei locali ro/ro chiusi e nei locali ro/ro aperti, a meno che cio', a giudizio dell'organismo tecnico, sia necessario per motivi operativi. Tuttavia, eventuali macchinari ed apparecchiature elettriche installati in detti locali devono essere di un tipo di sicurezza certificato per l'uso in ambienti pericolosi ai quali possono essere esposti, a meno che sia possibile isolare completamente l'impianto elettrico, mediante la rimozione di un elemento rimovibile diverso dal fusibile oppure mediante il bloccaggio degli interruttori in posizione di «aperto». Gli attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono essere resi stagni al passaggio di gas o vapori. I cavi entro i locali da carico e l'intero percorso degli stessi devono essere del tipo armato e protetti contro danneggiamenti da urti. Qualsiasi altra apparecchiatura che possa costituire una sorgente di ignizione di vapori infiammabili non e' ammessa. Fermo restando quanto sopra prescritto, nel caso di trasporto di imballaggi contenenti liquidi infiammabili, punto di infiammabilita' inferiore a 23°, e di recipienti contenenti gas infiammabili, entrambi aventi capacita' non superiore a 450 litri, le apparecchiature elettriche installate al di sopra di 450 mm dal ponte dei locali ro/ro chiusi, ubicati al di sopra del ponte delle paratie e dei locali ro/ro aperti, devono avere un grado di protezione corrispondente almeno non inferiore a IP 55; g) nei locali e spazi adibiti al trasporto di merci pericolose non devono essere presenti sorgenti di calore, quali, ad esempio, tubi vapore non coibentati, serpentine di riscaldamento e casse nafta riscaldate, apparecchiature che producono scintille e/o fiamme libere, ecc; h) la nave deve essere provvista di mezzi fissi o portatili per il rilievo della temperatura nei locali adibiti al trasporto di merci pericolose; i) qualora gli alberi non siano completamente metallici e collegati elettricamente allo scafo, le navi devono essere provviste di idonee punte parafulmine; l) i fumaioli dell'apparato motore ed altri tubi di scarico da dove possono fuoriuscire scintille o altri corpi igniscenti devono essere dotati di reti parascintille o di altri dispositivi ritenuti adeguati dall'Organismo tecnico; m) i locali da carico adibiti al trasporto di esplosivi, esclusi quelli del gruppo 1.4 S, ed i locali da carico adiacenti, nonche' i locali da carico ro/ro chiusi adibiti al trasporto di veicoli cisterna stradali o carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili devono essere provvisti di un impianto fisso automatico di segnalazione di incendio; n) i locali chiusi adibiti al carico devono essere muniti, per la loro ventilazione, di condotte di immissione e di estrazione d'aria. Per ogni locale deve esservi almeno una condotta di immissione ed una di estrazione, sistemate all'estremita' opposte dei locali. Le condotte di immissione devono arrestarsi nella parte alta dei locali; quelle di estrazione devono essere prolungate, se necessario anche mediante apposite diramazioni, fino verso il fondo degli stessi. Nel caso di merci che emettono vapori o gas piu' leggeri dell'aria le condotte di estrazione devono essere provviste di aperture anche nella parte alta dei locali. Le condotte di estrazione e quelle di immissione devono sboccare all'aperto in modo tale che non possano crearsi zone di ristagno dell'aria estratta. Tali condotte devono essere provviste di serrande di intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»; o) i locali chiusi adibiti al carico devono essere provvisti di un adeguato impianto di ventilazione meccanica. L'impianto di ventilazione deve essere realizzato in modo da effettuare almeno dieci ricambi d'aria all'ora, riferiti al volume lordo del locale, e da estrarre i vapori dalle parti alte o dalle parti basse, come appropriato in relazione alle merci trasportate. Le condotte di ventilazione devono essere provviste di serrande d'intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»; p) i ventilatori e gli estrattori devono essere costruiti in materiali tali da evitare la possibilita' di ignizione di miscele infiammabili di gas ed aria; q) sulle aperture sia esterne sia interne delle condotte di ventilazione devono essere sistemate adeguate reti di protezione; r) l'impianto di sentina di locali in cui vengano trasportati liquidi infiammabili o tossici deve essere progettato in modo da prevenire il pompaggio di tali liquidi attraverso tubolature o pompe ubicate nel locale macchine o in altri locali sicuri. Il servizio di sentina deve essere predisposto contro la possibile aspirazione di liquidi infiammabili o tossici, attraverso pompe e tubolature ubicate nei suddetti locali, per mezzo della sistemazione di una flangia cieca sull'aspirazione oppure per mezzo del blocco delle valvole di aspirazione unitamente alla sistemazione di un avviso posto in corrispondenza delle stesse; s) in aggiunta agli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti dalla convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza devono esservi almeno quattro indumenti protettivi completi resistenti all'attacco dei prodotti chimici. L'indumento protettivo deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del corpo; t) in aggiunta agli apparecchi autorespiratori prescritti dalla convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza devono esservi a bordo almeno due apparecchi autorespiratori, di tipo approvato, funzionanti ad aria compressa contenenti almeno 1200 litri d'aria libera. Ognuno di detti apparecchi deve essere provvisto di due cariche d'aria di riserva; u) nei locali da carico devono esservi estintori portatili di incendio, di tipo approvato, per una capacita' complessiva di almeno 12 kg di polvere o di equivalente capacita' estinguente. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro estintore portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento di sicurezza; v) le navi ro/ro che trasportano su ponti scoperti veicoli cisterna o carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili devono essere dotate di estintori portatili, di tipo approvato, a schiuma o a polvere in ragione di 1 ogni 10 metri a dritta ed a sinistra dell'area utilizzata per lo stivaggio degli automezzi. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro estintore portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento di sicurezza; z) le delimitazioni tra i locali e gli spazi del carico ed i locali macchine devono essere tagliafuoco di classe A-60. La coibentazione delle paratie puo' essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri da dette paratie, oppure se il trasporto e' effettuato in locali da carico di navi porta-contenitori. Nel caso di trasporto di esplosivi questa distanza deve essere mantenuta anche se esiste detta coibentazione. La coibentazione dei ponti puo' essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri dalla proiezione verticale delle paratie dei locali macchine. In nessun caso gli esplosivi devono essere stivati al di sopra o al di sotto dei locali alloggio e dei locali macchine; aa) ogni locale da carico ro/ro avente un ponte sovrastante ed ogni locale da carico ro/ro che non possa essere ermeticamente chiuso deve essere provvisto di un impianto ad acqua spruzzata sotto pressione a comando manuale approvato. L'impianto deve proteggere tutte le parti di qualsiasi ponte e piattaforma per autoveicoli in detti locali. L'Amministrazione puo' permettere l'installazione di qualsiasi altro impianto fisso di estinzione incendi che abbia dimostrato, a seguito di prova in scala reale, di essere non meno efficace. In ogni caso, le sistemazioni di esaurimento e prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle condizioni di stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli effetti sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti; bb) i locali ro/ro chiusi adibiti al trasporto di veicoli cisterna o carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili, indipendentemente dalla stazza lorda, devono essere protetti da uno dei seguenti impianti fissi antincendio, conformi a quanto richiesto dalla convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza: 1) impianto ad anidride: nei locali protetti da questo impianto possono essere trasportate le materie ammesse; 2) impianto a schiuma ad alta espansione e impianto ad acqua spruzzata: nei locali protetti da questi impianti possono essere trasportate le materie ammesse, ad esclusione delle materie che reagiscono con l'acqua.