Art. 7.
   Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione
             SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984
          e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS
  1.  Fermo  restando  quanto stabilito dalla SOLAS, cui le navi sono
soggette  in  relazione  alla loro data di costruzione ovvero, per le
navi  non  soggette  alla  SOLAS,  dal regolamento di sicurezza o dal
decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45, alle navi di seguito
indicate si applicano le prescrizioni particolari di cui ai commi 2 e
3  o,  in  alternativa, per le navi di cui al comma 1, lettera a), le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1:
    a) navi  soggette  alla  SOLAS  costruite  prima del 1° settembre
1984,  se  navi  da  carico  di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate  in  navigazione  internazionale, se navi da passeggeri di
qualsiasi  stazza  lorda  in  navigazione  internazionale, se navi da
passeggeri  della  classe  A di cui al decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45;
    b) navi  non  soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi
stazza  lorda  in  navigazione nazionale, se navi da carico di stazza
lorda  inferiore  a  500  tonnellate  in  navigazione internazionale,
costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi
B esistenti, costruite prima del 1° settembre 1984, e C e D esistenti
di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
  2.  I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non
devono  avere  comunicazioni  dirette  con altri locali non idonei al
trasporto  delle  suddette  sostanze.  Quanto sopra non si applica ai
locali  ro/ro,  qualora  le  aperture  o gli accessi verso i suddetti
altri  locali  siano  dotati  di  porta con dispositivo automatico di
chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm.
  3.    Salvo    esplicite    disposizioni    contrarie,    ai   fini
dell'applicazione  delle  tabelle  1  e  2  di  cui all'allegato I al
presente  regolamento,  sia  per  le merci pericolose trasportate «su
ponti  scoperti», sia per quelle trasportate in altri locali, valgono
le disposizioni delle successive lettere:
    a) le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare
una   pronta   disponibilita'  di  acqua  dal  collettore  principale
antincendio  alla  pressione richiesta dalla convenzione SOLAS cui le
navi  sono soggette in relazione alla loro data di costruzione oppure
dal regolamento di sicurezza; cio' puo' essere ottenuto mantenendo il
collettore    costantemente    sotto    pressione   oppure   mediante
sistemazioni,  ubicate  in  idonee  posizioni, per la messa in moto a
distanza delle pompe antincendio;
    b) la   quantita'  di  acqua  disponibile  deve  essere  tale  da
alimentare,  alla  suddetta  pressione,  boccalini  a  doppio uso, in
numero,  caratteristiche  e  dimensioni  conformi  a quanto richiesto
dalla convenzione o dal regolamento sopra citati, i cui getti possano
essere  diretti su qualsiasi parte del locale da carico quando vuoto.
La  stessa  quantita'  di  acqua  puo'  essere  riversata  con  mezzi
equivalenti, a soddisfazione dell'organismo tecnico;
    c) le  navi  devono  essere  provviste di impianti addizionali ai
prescritti  mezzi  antincendio  per  raffreddare  in modo efficace un
determinato  locale da carico sotto il ponte con abbondante quantita'
di   acqua  tramite  una  sistemazione  fissa  di  ugelli  per  acqua
spruzzata.   L'Amministrazione,  sentito  l'organismo  tecnico,  puo'
accettare,  per tale scopo, l'impiego di manichette in piccoli locali
da carico ed in piccole zone di grandi locali da carico. In ogni caso
i  sistemi  di  esaurimento  e  prosciugamento  devono essere tali da
evitare  la  formazione  di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse
possibile,  nella  valutazione  delle  condizioni di stabilita' della
nave,  deve  essere  tenuto  conto  degli  effetti  sfavorevoli sulla
stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti;
    d) in  sostituzione  del  raffreddamento  con  acqua  di cui alla
lettera  c)  possono  essere  previste sistemazioni che consentano di
allagare, con un adeguato e specifico mezzo, un determinato spazio da
carico sotto il ponte;
    e) il  sistema  di  distribuzione  dell'impianto  elettrico  deve
essere realizzato senza ritorno per lo scafo;
    f) macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere
in  locali  da  carico,  nei  locali  ro/ro chiusi e nei locali ro/ro
aperti,  a  meno  che  cio',  a  giudizio dell'organismo tecnico, sia
necessario  per  motivi  operativi. Tuttavia, eventuali macchinari ed
apparecchiature  elettriche  installati in detti locali devono essere
di  un tipo di sicurezza certificato per l'uso in ambienti pericolosi
ai  quali  possono  essere  esposti, a meno che sia possibile isolare
completamente  l'impianto  elettrico,  mediante  la  rimozione  di un
elemento   rimovibile   diverso   dal  fusibile  oppure  mediante  il
bloccaggio   degli   interruttori   in  posizione  di  «aperto».  Gli
attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono essere resi stagni
al  passaggio  di  gas  o  vapori.  I cavi entro i locali da carico e
l'intero  percorso  degli  stessi  devono  essere  del  tipo armato e
protetti    contro    danneggiamenti   da   urti.   Qualsiasi   altra
apparecchiatura  che  possa  costituire  una sorgente di ignizione di
vapori  infiammabili  non  e'  ammessa.  Fermo  restando quanto sopra
prescritto,  nel  caso  di trasporto di imballaggi contenenti liquidi
infiammabili,   punto  di  infiammabilita'  inferiore  a  23°,  e  di
recipienti contenenti gas infiammabili, entrambi aventi capacita' non
superiore a 450 litri, le apparecchiature elettriche installate al di
sopra  di  450  mm  dal  ponte dei locali ro/ro chiusi, ubicati al di
sopra del ponte delle paratie e dei locali ro/ro aperti, devono avere
un grado di protezione corrispondente almeno non inferiore a IP 55;
    g) nei  locali  e  spazi adibiti al trasporto di merci pericolose
non  devono  essere  presenti  sorgenti di calore, quali, ad esempio,
tubi vapore non coibentati, serpentine di riscaldamento e casse nafta
riscaldate,   apparecchiature  che  producono  scintille  e/o  fiamme
libere, ecc;
    h) la  nave  deve essere provvista di mezzi fissi o portatili per
il rilievo della temperatura nei locali adibiti al trasporto di merci
pericolose;
    i) qualora   gli  alberi  non  siano  completamente  metallici  e
collegati  elettricamente allo scafo, le navi devono essere provviste
di idonee punte parafulmine;
    l) i  fumaioli  dell'apparato  motore ed altri tubi di scarico da
dove  possono  fuoriuscire  scintille o altri corpi igniscenti devono
essere  dotati  di reti parascintille o di altri dispositivi ritenuti
adeguati dall'Organismo tecnico;
    m) i  locali da carico adibiti al trasporto di esplosivi, esclusi
quelli  del  gruppo 1.4 S, ed i locali da carico adiacenti, nonche' i
locali  da  carico  ro/ro  chiusi  adibiti  al  trasporto  di veicoli
cisterna  stradali  o  carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o
gas  infiammabili  devono  essere  provvisti  di  un  impianto  fisso
automatico di segnalazione di incendio;
    n) i locali chiusi adibiti al carico devono essere muniti, per la
loro  ventilazione, di condotte di immissione e di estrazione d'aria.
Per ogni locale deve esservi almeno una condotta di immissione ed una
di  estrazione,  sistemate  all'estremita'  opposte  dei  locali.  Le
condotte di immissione devono arrestarsi nella parte alta dei locali;
quelle  di  estrazione  devono essere prolungate, se necessario anche
mediante  apposite diramazioni, fino verso il fondo degli stessi. Nel
caso  di  merci  che  emettono vapori o gas piu' leggeri dell'aria le
condotte  di  estrazione  devono  essere  provviste di aperture anche
nella  parte  alta  dei locali. Le condotte di estrazione e quelle di
immissione  devono  sboccare  all'aperto in modo tale che non possano
crearsi  zone  di  ristagno  dell'aria estratta. Tali condotte devono
essere  provviste  di  serrande  di intercettazione metalliche munite
degli indici di «aperto» e «chiuso»;
    o) i  locali  chiusi adibiti al carico devono essere provvisti di
un   adeguato  impianto  di  ventilazione  meccanica.  L'impianto  di
ventilazione  deve  essere  realizzato  in  modo da effettuare almeno
dieci  ricambi d'aria all'ora, riferiti al volume lordo del locale, e
da  estrarre  i  vapori  dalle  parti  alte o dalle parti basse, come
appropriato  in  relazione  alle  merci  trasportate.  Le condotte di
ventilazione  devono  essere  provviste di serrande d'intercettazione
metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»;
    p) i  ventilatori  e  gli  estrattori  devono essere costruiti in
materiali  tali  da  evitare  la possibilita' di ignizione di miscele
infiammabili di gas ed aria;
    q) sulle  aperture  sia  esterne  sia  interne  delle condotte di
ventilazione devono essere sistemate adeguate reti di protezione;
    r) l'impianto  di  sentina  di  locali in cui vengano trasportati
liquidi  infiammabili  o  tossici  deve  essere progettato in modo da
prevenire  il pompaggio di tali liquidi attraverso tubolature o pompe
ubicate  nel locale macchine o in altri locali sicuri. Il servizio di
sentina  deve  essere  predisposto contro la possibile aspirazione di
liquidi infiammabili o tossici, attraverso pompe e tubolature ubicate
nei  suddetti  locali,  per  mezzo  della sistemazione di una flangia
cieca  sull'aspirazione  oppure per mezzo del blocco delle valvole di
aspirazione  unitamente  alla  sistemazione  di  un  avviso  posto in
corrispondenza delle stesse;
    s) in   aggiunta   agli   equipaggiamenti  da  vigile  del  fuoco
prescritti  dalla  convenzione  SOLAS  o dal regolamento di sicurezza
devono   esservi   almeno   quattro   indumenti  protettivi  completi
resistenti  all'attacco  dei prodotti chimici. L'indumento protettivo
deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del
corpo;
    t) in  aggiunta  agli apparecchi autorespiratori prescritti dalla
convenzione  SOLAS  o  dal  regolamento di sicurezza devono esservi a
bordo  almeno  due  apparecchi  autorespiratori,  di  tipo approvato,
funzionanti  ad  aria  compressa  contenenti almeno 1200 litri d'aria
libera.  Ognuno  di  detti  apparecchi  deve  essere provvisto di due
cariche d'aria di riserva;
    u) nei  locali  da  carico  devono esservi estintori portatili di
incendio,  di tipo approvato, per una capacita' complessiva di almeno
12  kg  di  polvere  o  di  equivalente  capacita'  estinguente. Tali
estintori  devono  essere  in  aggiunta  a  qualsiasi altro estintore
portatile  prescritto  altrove  nella  SOLAS  o  nel  regolamento  di
sicurezza;
    v) le  navi  ro/ro  che  trasportano  su  ponti  scoperti veicoli
cisterna  o  carri  cisterna  ferroviari  contenenti  liquidi  o  gas
infiammabili  devono  essere  dotate  di estintori portatili, di tipo
approvato,  a  schiuma  o  a  polvere in ragione di 1 ogni 10 metri a
dritta  ed  a  sinistra  dell'area  utilizzata per lo stivaggio degli
automezzi. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro
estintore  portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento
di sicurezza;
    z) le  delimitazioni  tra  i  locali  e gli spazi del carico ed i
locali   macchine  devono  essere  tagliafuoco  di  classe  A-60.  La
coibentazione delle paratie puo' essere omessa se le merci pericolose
sono  stivate  ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri da
dette  paratie,  oppure  se  il  trasporto e' effettuato in locali da
carico  di navi porta-contenitori. Nel caso di trasporto di esplosivi
questa   distanza   deve  essere  mantenuta  anche  se  esiste  detta
coibentazione.  La  coibentazione  dei ponti puo' essere omessa se le
merci  pericolose  sono  stivate  ad  una  distanza  orizzontale  non
inferiore  a  3  metri  dalla  proiezione verticale delle paratie dei
locali  macchine.  In nessun caso gli esplosivi devono essere stivati
al di sopra o al di sotto dei locali alloggio e dei locali macchine;
    aa)  ogni  locale  da carico ro/ro avente un ponte sovrastante ed
ogni locale da carico ro/ro che non possa essere ermeticamente chiuso
deve  essere  provvisto  di  un  impianto  ad  acqua  spruzzata sotto
pressione  a  comando  manuale  approvato. L'impianto deve proteggere
tutte  le  parti  di qualsiasi ponte e piattaforma per autoveicoli in
detti  locali.  L'Amministrazione  puo' permettere l'installazione di
qualsiasi  altro  impianto  fisso  di  estinzione  incendi  che abbia
dimostrato,  a  seguito  di  prova in scala reale, di essere non meno
efficace.   In   ogni   caso,   le   sistemazioni  di  esaurimento  e
prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di specchi
liberi  liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle
condizioni  di  stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli
effetti  sfavorevoli  sulla  stabilita'  dovuti al peso aggiuntivo ed
agli specchi liberi suddetti;
    bb)  i  locali  ro/ro  chiusi  adibiti  al  trasporto  di veicoli
cisterna  o  carri  cisterna  ferroviari  contenenti  liquidi  o  gas
infiammabili,  indipendentemente  dalla  stazza  lorda, devono essere
protetti  da  uno dei seguenti impianti fissi antincendio, conformi a
quanto  richiesto  dalla  convenzione  SOLAS  o  dal  regolamento  di
sicurezza:
      1) impianto ad anidride: nei locali protetti da questo impianto
possono essere trasportate le materie ammesse;
      2)  impianto  a  schiuma ad alta espansione e impianto ad acqua
spruzzata:  nei  locali  protetti  da  questi impianti possono essere
trasportate  le  materie  ammesse,  ad  esclusione  delle materie che
reagiscono con l'acqua.