Art. 9.
              Esenzioni per navi in navigazione locale
  1.  L'autorita'  marittima,  sentito  l'organismo tecnico e tenendo
presente  la  tipologia dei viaggi cui la nave e' adibita, nonche' la
natura  e  la  quantita'  delle merci da trasportare, puo' concedere,
alle   navi   in   navigazione   nazionale  locale,  esenzioni  dalle
prescrizioni  di  cui  all'articolo  7, purche' le attrezzature della
nave  garantiscano  un  adeguato  grado di sicurezza e le merci siano
imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.