Art. 9. Esenzioni per navi in navigazione locale 1. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico e tenendo presente la tipologia dei viaggi cui la nave e' adibita, nonche' la natura e la quantita' delle merci da trasportare, puo' concedere, alle navi in navigazione nazionale locale, esenzioni dalle prescrizioni di cui all'articolo 7, purche' le attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.