ART. 3.
                      (Copertura finanziaria).
   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.950
annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
de-gli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.