(Accordo - art. 18)
                             Articolo 18 
 
Per dare applicazione al presente Accordo, le  due  parti  Contraenti
decidono  di  istituire  una  Commissione  Mista,  che  si,  riunira'
alternativamente nelle Capitali dei  due  Paesi  ogni  quattro  anni,
incaricata di esaminare lo sviluppa della  cooperazione  culturale  e
redigere programmi esecutivi pluriennali.