(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
 
Ciascuna delle due Parti Contraenti  favorira'  l'insegnamento  della
lingua  e  letteratura  dell'altra  Parte  Contraente  nelle  proprie
Universita' ed in altri Istituti di  istruzione  superiore,  mediante
l'attivazione di cattedre e di lettorati.