Art. 6. Dipendenti pubblici ammessi al programma speciale di protezione in qualita' di testimoni 1. A partire dalla data del provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione, i testimoni dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 16-ter, lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 2. Se gli interessati richiedono di essere trasferiti in localita' diversa da quella in cui risiedevano originariamente, il Servizio Centrale di Protezione provvede, previa valutazione dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, alle necessarie procedure per il trasferimento della sede di servizio presso l'amministrazione di appartenenza, o il comando o il distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore. Gli interessati mantengono il livello retributivo di cui godevano all'atto del collocamento in aspettativa aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonche' il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianita' di servizio e, ove possibile, le medesime mansioni. 3. L'interessato cessa dalla posizione di aspettativa per tutto il periodo in cui presta attivita' lavorativa nella nuova sede, a decorrere dalla data in cui si e' perfezionato il suo trasferimento ad altra sede di servizio o il suo comando o distacco presso altra amministrazione.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo vigente dell'art. 16-ter, lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 6-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: (Omissis); d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; (Omissis).».