Art. 12. Revoca delle misure di accoglienza 1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente; b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza; c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza; e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi. 4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.