Art. 12. 
                 Revoca delle misure di accoglienza 
 
  1. Il prefetto  della  provincia  in  cui  ha  sede  il  centro  di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con  proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: 
    a) mancata presentazione presso la struttura  individuata  ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del  richiedente  asilo,
senza preventiva motivata comunicazione  alla  Prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo competente; 
    b) mancata  presentazione  del  richiedente  asilo  all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante  la  convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza; 
    c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; 
    d) accertamento della disponibilita'  del  richiedente  asilo  di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza; 
    e) violazione  grave  o  ripetuta  delle  regole  del  centro  di
accoglienza da parte del  richiedente  asilo,  ivi  ospitato,  ovvero
comportamenti gravemente violenti. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  a),  il  gestore  del
centro e' tenuto a  comunicare,  immediatamente,  alla  Prefettura  -
Ufficio  territoriale  del  Governo  la   mancata   presentazione   o
l'abbandono del centro da parte del  richiedente  asilo.  Qualora  il
richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle
Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il  prefetto  dispone,
con  decisione  motivata,  sulla  base  degli  elementi  addotti  dal
richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di  accoglienza.  Il
ripristino  e'  disposto  soltanto  se  la  mancata  presentazione  o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  e),  il  gestore  del
centro deve trasmettere alla Prefettura -  Ufficio  territoriale  del
Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo  all'eventuale
revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi. 
  4. Il provvedimento  di  revoca  delle  misure  di  accoglienza  ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai  sensi  dell'articolo
6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale competente. 
  5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma  1,  lettera
d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del  centro,  che
ha provveduto  all'accoglienza,  i  costi  sostenuti  per  le  misure
precedentemente erogate.