Art. 13. 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi  2
e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche  e  i  servizi
dell'asilo  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge   e'
aumentata, per l'anno 2005, di euro  8.865.500  e,  a  decorrere  dal
2006, di euro 17.731.000. 
  2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e'  autorizzata
la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di  euro
124.800 a decorrere dal 2006. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e  in  euro  17.855.800  a
decorrere dall'anno 2006, si provvede: 
    per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente  utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per  la  quota
destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi  sono
versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita'  previsionali  di
base dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 
    a decorrere dall'anno 2008, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottarsi  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  si
provvede  all'eventuale  armonizzazione  delle  linee  guida  e   del
formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3,  lettera  a),  del
decreto-legge,  con  le  disposizioni  del   presente   decreto.   La
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  esprime  il  suo  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto  si
prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per
la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005,
da parte degli enti locali, a  carico  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche ed i  servizi  dell'asilo.  Per  gli  anni  successivi,  la
ripartizione del Fondo  avviene  secondo  le  modalita'  ed  i  tempi
previsti dal decreto del Ministro  dell'interno,  di  cui  al  citato
articolo l-sexies del decreto-legge. 
  5. Il sostegno finanziario per le misure  di  accoglienza,  erogato
nei limiti delle risorse  finanziarie  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo, e'  fissato,  anche  in  deroga  al
limite dell'80 per cento previsto dall'articolo  1-sexies,  comma  2,
del decreto-legge, entro un limite massimo  individuato  annualmente,
con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a  persona,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che  per  gli  anni  2005  e  2006  e'
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente  decreto  ai   fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  ovvero  delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di  entrata  in  vigore  dei
provvedimenti  o  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,   sono
tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,   corredati   da   apposite
relazioni illustrative. 
 
          Nota all'art. 13.
              - L'art.  l-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
          n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita:
                «Art.1-septies  (Fondo nazionale per le politiche e i
          servizi  dell'asilo.) - 1.  Ai fini del finanziamento delle
          attivita'  e  degli  interventi  di  cui all'art. 1-sexies,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  e' istituito il Fondo
          nazionale  per  le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
          dotazione e' costituita da:
                a) le  risorse  iscritte  nell'unita' previsionale di
          base  4.1.2.5  "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per  l'anno  2002,  gia'  destinate  agli interventi di cui
          all'art. l-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
                b) le  assegnazioni  annuali  del Fondo europeo per i
          rifugiati,  ivi  comprese quelle gia' attribuite all'Italia
          per  gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
          al  Fondo  di rotazione del Ministero dell'economia e delle
          finanze;
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da  privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
          da altri organismi dell'Unione europea.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11,  comma 3,
          lettera  d), 11-ter, comma 7, 11, comma 3, lettera i-quater
          e  7,  secondo  comma,  n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  recante:  «Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio.»
              «Art. 11(Legge finanziaria). - (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                (omissis);
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                (omissis);
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.
              Omissis.».
              «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
            «Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine.) - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1 (omissis);
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                (omissis)».
              - Per  l'art. l-sexies, comma 3, lettera a) e comma 2),
          del  decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416,  vedi note
          all'art. 6.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 2028».
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».