Art. 14. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3  e  5,  si
applicano  anche  ai  richiedenti  asilo  titolari  di  permesso   di
soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i  quali  non  e'
applicabile   l'articolo   1-bis,   comma   2,   del   decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e  rifugiati,  di  cui  all'articolo
1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilita'
gia' finanziata prima della data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 14.
              - L'art.  1-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita:
              «2.  Il  trattenimento  deve sempre essere disposto nei
          seguenti casi:
                a) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
          tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo,
          o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
                b) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  da  parte  di  uno straniero gia' destinatario di un
          provvedimento di espulsione o respingimento.».
              - Per  l'art.  1-sexies,  del decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, vedi note all'art. 6.