Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 14. - L'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita: «2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.». - Per l'art. 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, vedi note all'art. 6.