Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a)   «richiedente   asilo»:   lo   straniero    richiedente    il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della  Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo  status  dei  rifugiati,
modificata dal protocollo di New  York  del  31  gennaio  1967,  resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; 
    b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide; 
    c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello  status
di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi  della  Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo  status  dei  rifugiati,
modificata dal protocollo di New  York  del  31  gennaio  1967,  resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; 
    d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato; 
    e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto, che si trova,  per  qualsiasi  causa,  nel  territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; 
    f)  «familiare»:  i  soggetti  per  i  quali   e'   previsto   il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  di  seguito
denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al
momento della presentazione della domanda di asilo. 
 
          Note all'art. 2.
              - La  legge  24 luglio  1954,  n. 72 reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  relativa  allo  statuto dei
          rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.».
              L'art.  29  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, citato nelle premesse, recita:
              «Art.    29   (Ricongiungimento   familiare). - 1.   Lo
          straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
          familiari:
                a) coniuge non legalmente separato;
                b) figli  minori  a  carico, anche del coniuge o nati
          fuori  del  matrimonio,  non  coniugati  ovvero  legalmente
          separati,   a  condizione  che  l'altro  genitore,  qualora
          esistente,   abbia  dato  il  suo  consenso;  b-bis)  figli
          maggiorenni  a  carico,  qualora  non  possano  per ragioni
          oggettive  provvedere  al proprio sostentamento a causa del
          loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
                c) genitori  a carico qualora non abbiano altri figli
          nel  Paese  di  origine  o  di  provenienza ovvero genitori
          ultrasessantacinquenni   qualora   gli  altri  figli  siano
          impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
          motivi di salute;
                d) [parenti  entro  il terzo grado, a carico, inabili
          al lavoro, secondo la legislazione italiana].
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli  di  eta'  inferiore  a  18 anni. I minori adottati o
          affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
              3.  Salvo  che si tratti di rifugiato, lo straniero che
          richiede    il    ricongiungimento   deve   dimostrare   la
          disponibilita':
                a) di  un  alloggio  che rientri nei parametri minimi
          previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
          residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera';
                b)  di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si
          chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente.
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso
          per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a
          condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              5.  Oltre  a  quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e'
          consentito  l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
          comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare
          il ricongiungimento.
              6.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  4,  comma 6, e'
          consentito   l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore  regolarmente  soggiornante  in Italia, del genitore
          naturale  che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso in
          Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,   corredata   della   prescritta  documentazione
          compresa   quella   attestante  i  rapporti  di  parentela,
          coniugio  e  la  minore  eta',  autenticata  dall'autorita'
          consolare  italiana, e' presentata allo sportello unico per
          l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale
          del   Governo   competente  per  il  luogo  di  dimora  del
          richiedente,  la quale ne rilascia copia contrassegnata con
          timbro  datario  e  sigla  del  dipendente  incaricato  del
          ricevimento.    L'ufficio,   verificata,   anche   mediante
          accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
          requisiti   di   cui   al   presente  articolo,  emette  il
          provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
          del nulla osta.
              8.  Trascorsi  novanta giorni dalla richiesta del nulla
          osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto di ingresso
          direttamente  dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
          italiane,   dietro   esibizione   della  copia  degli  atti
          contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
          cui  risulti la data di presentazione della domanda e della
          relativa documentazione.
              9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          rilasciano  altresi'  il  visto  di ingresso al seguito nei
          casi previsti dal comma 5.».