Art. 3. 
                            Informazione 
 
  1.  La  questura  che  riceve  la  domanda  di   asilo   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004,  n.  303,  di  seguito  denominato:  «regolamento»
provvede, entro un termine non  superiore  a  quindici  giorni  dalla
presentazione, all'informazione sulle condizioni di  accoglienza  del
richiedente asilo, con la consegna all'interessato  dell'opuscolo  di
cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento. 
 
          Note all'art. 3.
              - L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, recita:
                «Art.  2 (Istruttoria della domanda di riconoscimento
          dello  status  di  rifugiato). - 1. L'ufficio di polizia di
          frontiera  che  riceve la domanda d'asilo prende nota delle
          generalita'  fornite  dal  richiedente  asilo, lo invita ad
          eleggere   domicilio   e,  purche'  non  sussistano  motivi
          ostativi,   lo  autorizza  a  recarsi  presso  la  questura
          competente  per  territorio, alla quale trasmette, anche in
          via  informatica, la domanda redatta su moduli prestampati.
          Ove  l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel
          luogo  di ingresso sul territorio nazionale, si intende per
          tale  l'ufficio  di  questura  territorialmente competente.
          Alle  operazioni prende parte, ove possibile, un interprete
          della   lingua   del   richiedente.  Nei  casi  in  cui  il
          richiedente   e'   una  donna,  alle  operazioni  partecipa
          personale femminile.
              2.  La  questura, ricevuta la domanda di asilo, che non
          ritenga  irricevibile  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del
          decreto,   redige   un   verbale  delle  dichiarazioni  del
          richiedente,   su   appositi   modelli   predisposti  dalla
          Commissione  nazionale, a cui e' allegata la documentazione
          eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
          sottoscritto  e della documentazione allegata e' rilasciata
          copia al richiedente.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 5, del
          decreto,    la    questura   avvia   le   procedure   sulla
          determinazione  dello  Stato  competente per l'esame di una
          domanda  di  asilo  presentata  in  uno  degli Stati membri
          dell'Unione europea.
              4.  Il  questore,  quando ricorrono le ipotesi previste
          dall'art.   1-bis   del   decreto,   dispone   l'invio  del
          richiedente  asilo  nel  centro  di identificazione ovvero,
          unicamente  quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1-bis,
          comma  2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza
          temporanea  e  assistenza.  Negli  altri  casi  rilascia un
          permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
          alla  definizione  della  procedura di riconoscimento dello
          status   di  rifugiato  presso  la  competente  Commissione
          territoriale.
              5.  Qualora  la richiesta di asilo sia presentata da un
          minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende
          il   procedimento,   da'   immediata   comunicazione  della
          richiesta  al  Tribunale  per  i minorenni territorialmente
          competente  ai  fini dell'adozione dei provvedimenti di cui
          agli  articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di
          quelli  relativi  all'accoglienza  del  minore e informa il
          Comitato  per  i  minori  stranieri presso il Ministero del
          lavoro   e   delle  politiche  sociali.  Il  tutore,  cosi'
          nominato,  conferma  la domanda di asilo e prende immediato
          contatto  con  la  competente questura per la riattivazione
          del  procedimento.  In  attesa  della  nomina  del  tutore,
          l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla
          pubblica  autorita'  del  Comune ove si trova. I minori non
          accompagnati  non  possono  in alcun caso essere trattenuti
          presso   i   centri  di  identificazione  o  di  permanenza
          temporanea.
              6.   La  questura  consegna  al  richiedente  asilo  un
          opuscolo  redatto  dalla  Commissione  nazionale secondo le
          modalita' di cui all'art. 4, in cui sono spiegati:
                a) le  fasi  della  procedura  per  il riconoscimento
          dello status di rifugiato;
                b) i  principali  diritti  e  doveri  del richiedente
          asilo durante la sua permanenza in Italia;
                c) le  prestazioni  sanitarie e di accoglienza per il
          richiedente asilo e le modalita' per richiederle;
                d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e
          delle  principali  organizzazioni di tutela dei rifugiati e
          dei richiedenti asilo;
                e) le  modalita' di iscrizione del minore alla scuola
          dell'obbligo,     l'accesso    ai    servizi    finalizzati
          all'accoglienza  del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi
          di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di
          accesso   ai   corsi   di   formazione  e  riqualificazione
          professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla
          durata della validita' del permesso di soggiorno.».