Art. 3. Informazione 1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Note all'art. 3. - L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, recita: «Art. 2 (Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato). - 1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. 5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea. 6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'art. 4, in cui sono spiegati: a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato; b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo; e) le modalita' di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.».