Art. 4. 
                           Documentazione 
 
  1. Quando non e' disposto il trattenimento del  richiedente  asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, di seguito denominato:  «decreto-legge»,  la  questura  rilascia,
entro tre giorni dalla presentazione della domanda,  al  medesimo  un
attestato nominativo, che certifica la sua  qualita'  di  richiedente
asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui  all'articolo
11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione  del  testo
unico. 
  2. Quando e' disposto il trattenimento del  richiedente  asilo,  ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia  al
medesimo un attestato nominativo, che certifica la  sua  qualita'  di
richiedente asilo presente nel centro di identificazione  ovvero  nel
centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3,
comma 2, del regolamento. 
  3.  Le  attestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  certificano
l'identita' del richiedente asilo. 
 
          Note all'art. 4.
              -  Per la legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 agosto  1999,  n.  394,  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita:
                «Art.     11     (Rilascio     del     permesso    di
          soggiorno). - 1. Il  permesso  di  soggiorno e' rilasciato,
          quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata
          indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per
          uno dei seguenti altri motivi:
                a) per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo;
                b) per  emigrazione  in un altro Paese, per la durata
          delle procedure occorrenti;
                c) per  acquisto  della cittadinanza o dello stato di
          apolide,  a  favore  dello  straniero  gia' in possesso del
          permesso  di  soggiorno per altri motivi, per la durata del
          procedimento di concessione o di riconoscimento;
                c-bis)   per   motivi   di  giustizia,  su  richiesta
          dell'Autorita'  giudiziaria,  per  la durata massima di tre
          mesi  prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile  in relazione a procedimenti penali in corso
          per  uno  dei  reati  di  cui  all'art.  380  del codice di
          procedura  penale,  nonche'  per  taluno dei delitti di cui
          all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
                c-ter)  per  motivi  umanitari,  nei casi di cui agli
          articoli 5,  comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo
          parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello    status    di    rifugiato    ovvero   acquisizione
          dall'interessato  di  documentazione  riguardante  i motivi
          della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni
          personali   che   non   consentono  l'allontanamento  dello
          straniero dal territorio nazionale;
                c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
                c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31,
          comma 3, del testo unico;
                c-sexies)  per integrazione del minore, nei confronti
          dei  minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.
          32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del
          Comitato  per  i  minori  stranieri, di cui all'art. 33 del
          testo unico.
              1-bis.  Allo  straniero, entrato in Italia per prestare
          lavoro  stagionale,  che  si  trova nelle condizioni di cui
          all'art.  5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un
          permesso  di  soggiorno  triennale,  con  l'indicazione del
          periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso
          di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non
          si  presenta  all'ufficio  di  frontiera esterna al termine
          della  validita'  annuale  e  alla  data prevista dal visto
          d'ingresso  per  il  rientro nel territorio nazionale. Tale
          visto  d'ingresso  e'  concesso  sulla  base del nullaosta,
          rilasciato ai sensi dell'art. 38-bis.
              2.   Il   permesso   di   soggiorno  e'  rilasciato  in
          conformita'  al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno
          2002,  del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi  e  contiene  l'indicazione  del  codice  fiscale. Il
          permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno di cui
          all'art.  17,  rilasciati  in  formato elettronico, possono
          altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla
          normativa.   A   tale   fine,   con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   determinate   le   modalita'   di
          comunicazione,    in   via   telematica,   dei   dati   per
          l'attribuzione  allo  straniero  del  codice  fiscale e per
          l'utilizzazione  dello  stesso  codice  come identificativo
          dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
          lavoratori   extracomunitari.   Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno  sono  stabilite  le modalita' di consegna del
          permesso di soggiorno.
              2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli  accertamenti
          effettuati,  procede  al rilascio del permesso di soggiorno
          per  motivi  di  lavoro  o  di  ricongiungimento familiare,
          dandone  comunicazione,  tramite procedura telematica, allo
          Sportello    unico    che    provvede   alla   convocazione
          dell'interessato  per la successiva consegna del permesso o
          dell'eventuale diniego, di cui all'art. 12, comma 1.
              3.  La  documentazione  attestante l'assolvimento degli
          obblighi  in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3,
          del  testo  unico deve essere esibita al momento del ritiro
          del permesso di soggiorno.».
              - L'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre  2004,  n.  303,  citato nelle premesse, cosi'
          recita:
                «Art.     3     (Trattenimento     del    richiedente
          asilo). - 1. Il  provvedimento  con  il  quale  il questore
          dispone   l'invio  del  richiedente  asilo  nei  centri  di
          identificazione      e'      sinteticamente      comunicato
          all'interessato  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 4.
          Nelle  ipotesi  di trattenimento, previste dall'art. 1-bis,
          comma  1,  del  decreto,  il  provvedimento  stabilisce  il
          periodo  massimo  di  permanenza nel centro del richiedente
          asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.
              2.   Al   richiedente   asilo  inviato  nel  centro  e'
          rilasciato,  a cura della questura, un attestato nominativo
          che  certifica  la sua qualita' di richiedente lo status di
          rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel
          centro di permanenza temporanea e assistenza.
              3.   Con  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il
          richiedente asilo e' altresi' informato:
                a) della  possibilita'  di contattare l'ACNUR in ogni
          fase della procedura;
                b) della   normativa   del  presente  regolamento  in
          materia di visite e di permanenza nel centro.
              4.  Allo  scadere del periodo previsto per la procedura
          semplificata ai sensi dell'art. 1-ter del decreto e qualora
          la  stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del
          termine   previsto   al   comma  1,  o,  comunque,  cessata
          l'esigenza   che   ha  imposto  il  trattenimento  previsto
          dall'art.   1-bis,   comma 1,   del   decreto,  al  momento
          dell'uscita  dal  centro  e'  rilasciato all'interessato un
          permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
          alla  definizione  della  procedura di riconoscimento dello
          status   di  rifugiato  presso  la  competente  Commissione
          territoriale.».