Art. 4. Documentazione 1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico. 2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento. 3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita' del richiedente asilo.
Note all'art. 4. - Per la legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle premesse. - L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia' in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento; c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 3, del testo unico; c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico. 1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'art. 38-bis. 2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno. 2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'art. 12, comma 1. 3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.». - L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 3 (Trattenimento del richiedente asilo). - 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'art. 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni. 2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza. 3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura; b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. 4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'art. 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.».