Art. 5. 
                        Misure di accoglienza 
 
  1. Il richiedente  asilo  inviato  nel  centro  di  identificazione
ovvero nel centro di permanenza  temporanea  e  assistenza  ai  sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture
in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le  disposizioni
del regolamento. 
  2.  Il  richiedente  asilo,  cui  e'  rilasciato  il  permesso   di
soggiorno, che risulta privo di mezzi  sufficienti  a  garantire  una
qualita' di vita adeguata  per  la  salute  e  per  il  sostentamento
proprio e dei propri familiari, ha accesso,  con  i  suoi  familiari,
alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto. 
  3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di  sussistenza,  di
cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei  mesi,
e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo,  in
base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti
dalla direttiva del Ministro dell'interno,  di  cui  all'articolo  4,
comma 3, del testo unico. 
  4. L'accesso alle misure di  accoglienza  di  cui  al  comma  2  e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha  presentato
la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma
2,  del  testo  unico,  decorrente   dall'ingresso   nel   territorio
nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente
nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre
dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda. 
  5. L'accesso alle misure di accoglienza  e'  disposto  dal  momento
della presentazione della  domanda  di  asilo.  Eventuali  interventi
assistenziali e di  soccorso,  precedenti  alla  presentazione  della
domanda di  asilo,  sono  attuati  a  norma  delle  disposizioni  del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451,  convertito  dalla  legge  29
dicembre 1995, n. 563, e  del  relativo  regolamento  di  attuazione,
adottato con decreto del Ministro dell'interno  2  gennaio  1996,  n.
233. 
  6.  Le  misure  di  accoglienza  hanno  termine  al  momento  della
comunicazione della  decisione  sulla  domanda  di  asilo,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 3, del regolamento. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda  d'asilo,  il  ricorrente  autorizzato  a   soggiornare   sul
territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per  il  periodo
in cui non gli e' consentito il lavoro, ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, ovvero nel  caso  in  cui  le  condizioni  fisiche  non  gli
consentano il lavoro. 
 
          Note all'art. 5.
              - L'art.  4,  comma  3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  25 luglio  1998, n. 286, citato nelle premesse,
          cosi' recita:
                «Art.    4    (Ingresso    nel    territorio    dello
          Stato). - (Omissis).
              3.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'art. 3,
          comma  4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
          l'adesione  a specifici accordi internazionali, consentira'
          l'ingresso   nel  proprio  territorio  allo  straniero  che
          dimostri  di  essere  in  possesso di idonea documentazione
          atta  a  confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
          nonche'   la   disponibilita'   di   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono  definiti  con apposita direttiva emanata dal Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di  programmazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1. Non e'
          ammesso  in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi tali
          requisiti  o  che sia considerato una minaccia per l'ordine
          pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
          i   quali   l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la
          soppressione  dei  controlli  alle  frontiere  interne e la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
          sensi  dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per
          reati  previsti  dall'art.  380, commi 1 e 2, del codice di
          procedura    penale   ovvero   per   reati   inerenti   gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione     clandestina    verso    l'Italia    e
          dell'emigrazione  clandestina dall'Italia verso altri Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite.
              Omissis.».
              -  L'art.  5,  comma 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  25 luglio  1998, n. 286, citato nelle premesse,
          cosi' recita:
                «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - Omissis.
              2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve essere richiesto,
          secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
          territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
          motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze.
              Omissis.».
              -  Il  decreto-legge  30 ottobre  1995,  n.  451, reca:
          «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale
          delle   Forze   armate  in  attivita'  di  controllo  della
          frontiera marittima nella regione Puglia.».
              - Il  decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996,
          n.  233 reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del
          decreto-legge  30 ottobre  451,  convertito  dalla legge 29
          dicembre  1995,  n. 563, concernente: «Disposizioni urgenti
          per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in
          attivita'  di  controllo  della  frontiera  marittima nella
          regione Puglia.».
              - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre  2004,  n.  303,  citato nelle premesse, cosi'
          recita:
                «Art.  17  (Autorizzazione a permanere sul territorio
          nazionale  in pendenza di ricorso giurisdizionale). - 1. Il
          richiedente  asilo  che  ha presentato ricorso al tribunale
          puo'  chiedere  al  prefetto,  competente  ad  adottare  il
          provvedimento  di  espulsione,  di  essere  autorizzato, ai
          sensi  dell'art.  1-ter,  comma 6, del decreto, a permanere
          sul  territorio  nazionale  fino alla data di decisione del
          ricorso.  In  tal  caso  il  richiedente  e' trattenuto nel
          centro  di  permanenza temporanea ed assistenza, secondo le
          disposizioni di cui all'art. 14 del testo unico.
              2.  La  richiesta  dell'autorizzazione a permanere deve
          essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
          relazione  a  fatti  sopravvenuti,  che  comportino gravi e
          comprovati   rischi   per   l'incolumita'   o  la  liberta'
          personale,  successivi  alla  decisione  della  Commissione
          territoriale  ed  a  gravi motivi personali o di salute che
          richiedono  la  permanenza  dello  straniero sul territorio
          dello  Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista
          l'interesse  a  permanere  sul territorio dello Stato ed il
          prefetto  non  rilevi  il  concreto pericolo che il periodo
          d'attesa   della   decisione   del   ricorso  possa  essere
          utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del
          provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
              3.  La  decisione del prefetto e' adottata entro cinque
          giorni  dalla  presentazione in forma scritta e motivata ed
          e'  comunicata  all'interessato nelle forme di cui all'art.
          4.  In  caso  di accoglimento, il prefetto definisce con il
          provvedimento  le  modalita'  di permanenza sul territorio,
          anche  disponendo  il  trattenimento  dello straniero in un
          centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.
              4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio
          dello  Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno
          di  durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel
          caso  che  il prefetto ritenga che persistono le condizioni
          che  hanno  consentito  l'autorizzazione  a  permanere  sul
          territorio nazionale.».