Art. 7. Competenza delle Commissioni territoriali 1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza. 2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.
Nota all'art. 7. - L'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 12 (Individuazione delle Commissioni territoriali). (Omissis). 2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda. (Omissis)».