Art. 7. 
              Competenza delle Commissioni territoriali 
 
  1. Competente a conoscere  delle  domande  d'asilo  presentate  dai
richiedenti  ammessi   alle   misure   di   accoglienza,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione  territoriale  nella  cui
circoscrizione territoriale e' collocato il  centro  individuato  per
l'accoglienza. 
  2. La documentazione relativa alla  domanda  d'asilo  e'  trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del  comma  1,  nei
casi in cui quest'ultima sia diversa da  quella  individuata  secondo
l'articolo 12, comma 2, del regolamento. 
 
          Nota all'art. 7.
              - L'art.  12, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recita:
                «Art.    12    (Individuazione    delle   Commissioni
          territoriali). (Omissis).
              2.  Competente a conoscere delle domande presentate dai
          richiedenti  asilo presenti nei centri di identificazione o
          nei  centri  di  permanenza  temporanea  e assistenza e' la
          Commissione    territoriale    nella   cui   circoscrizione
          territoriale  e'  collocato  il centro. Negli altri casi e'
          competente  la  Commissione  nella  cui  circoscrizione  e'
          presentata la domanda.
              (Omissis)».