Art. 8. 
      Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari 
 
  1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei
richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle  persone
vulnerabili quali  minori,  disabili,  anziani,  donne  in  stato  di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per  le  quali
e' stato accertato che hanno subito torture,  stupri  o  altre  forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 
  2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali  di
accoglienza  delle  persone  portatrici  di   esigenze   particolari,
stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in  collaborazione
con  la  ASL  competente  per  territorio,  che  garantiscono  misure
assistenziali  particolari  ed  un  adeguato  supporto   psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 1, del regolamento. 
  3. Nell'ambito del sistema di protezione dei  richiedenti  asilo  e
dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del  decreto-legge,  sono
attivati servizi speciali di  accoglienza  per  i  richiedenti  asilo
portatori di esigenze particolari, che  tengano  conto  delle  misure
assistenziali  da  garantire  alla  persona  in  relazione  alle  sue
specifiche esigenze. 
  4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,  secondo
il provvedimento del Tribunale  dei  minorenni,  ad  opera  dell'ente
locale.  Nell'ambito  dei  servizi  del  sistema  di  protezione  dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge,  gli  enti  locali   interessati   possono   prevedere
specifici  programmi  di  accoglienza   riservati   ai   minori   non
accompagnati, richiedenti asilo e  rifugiati,  che  partecipano  alla
ripartizione del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo. 
  5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base  delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i  servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i  minori,  con  l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni  (OIM)  ovvero  con  la  Croce  Rossa
Italiana, per l'attuazione di  programmi  diretti  a  rintracciare  i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi  e'
svolta nel superiore interesse  dei  minori  e  con  l'obbligo  della
assoluta  riservatezza,  in  modo  da  tutelare  la   sicurezza   del
richiedente asilo. 
 
          Nota all'art. 8.
              - L'art.  8,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recita:
              «Art.   8   (Funzionamento). - 1.  Nel  rispetto  delle
          direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale
          del  Governo,  il  direttore  del centro di cui all'art. 7,
          comma   2,   lettera  a)  predispone  servizi  al  fine  di
          assicurare  una  qualita' di vita che garantisca dignita' e
          salute   dei   richiedenti   asilo,   tenendo  conto  delle
          necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai
          parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di
          particolari  esigenze,  quali  minori,  disabili,  anziani,
          donne  in  stato  di  gravidanza,  persone  che  sono state
          soggette  nel  paese  di origine a discriminazioni, abusi e
          sfruttamento  sessuale.  Ove possibile, dispone, sentito il
          questore,  il  ricovero  in  apposite strutture esterne dei
          disabili e delle donne in stato di gravidanza.
              (Omissis)».