Art. 9. 
     Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza 
 
  1. Salvo per  i  richiedenti  ospitati  nei  centri  di  permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo
unico,  i  richiedenti  asilo  sono  alloggiati  in   strutture   che
garantiscono: 
    a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile; 
    b) la possibilita' di comunicare con  i  parenti,  gli  avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto  Commissariato  delle  Nazioni
Unite  per  i  Rifugiati,  di  seguito  denominato  «ACNUR»,   ed   i
rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11
del regolamento. 
  2. La Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  nel  cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui  all'articolo
6, comma 2,  dispone,  anche  avvalendosi  dei  servizi  sociali  del
comune, i necessari controlli per accertare la qualita'  dei  servizi
erogati. 
  3. Le persone che lavorano nei  centri  di  accoglienza  hanno  una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle  strutture  di
assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in  ordine  ai
dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri
di  permanenza  temporanea  e  assistenza  e  dall'articolo   8   del
regolamento, sono ammessi nei centri, di  cui  all'articolo  l-sexies
del decreto-legge, gli avvocati, i  rappresentanti  dell'ACNUR  e  le
associazioni o gli enti di cui all'articolo 11  del  regolamento,  al
fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati. 
 
          Note all'art. 9.
              - Gli articoli 8 e 11, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recitano:
                «Art.  8  (Funzionamento). - 1.  Nel  rispetto  delle
          direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale
          del  Governo,  il  direttore  del centro di cui all'art. 7,
          comma   2,   lettera  a)  predispone  servizi  al  fine  di
          assicurare  una  qualita' di vita che garantisca dignita' e
          salute   dei   richiedenti   asilo,   tenendo  conto  delle
          necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai
          parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di
          particolari  esigenze,  quali  minori,  disabili,  anziani,
          donne  in  stato  di  gravidanza,  persone  che  sono state
          soggette  nel  paese  di origine a discriminazioni, abusi e
          sfruttamento  sessuale.  Ove possibile, dispone, sentito il
          questore,  il  ricovero  in  apposite strutture esterne dei
          disabili e delle donne in stato di gravidanza.
              2.  Il  direttore  del  centro  provvede  a regolare lo
          svolgimento   delle  attivita'  per  assicurare  l'ordinata
          convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei
          richiedenti asilo.
              3.  Il  prefetto  adotta  le disposizioni relative alle
          modalita'  e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e
          quelle  relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal
          centro, prevedendo:
                a) un orario per le visite articolato giornalmente su
          quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
                b) visite  da  parte  dei rappresentanti dell'ACNUR e
          degli avvocati dei richiedenti asilo;
                e) visite di rappresentanti di organismi e di enti di
          tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno
          ai sensi dell'art. 11;
                d) visite  di familiari o di cittadini italiani per i
          quali  vi  e' una richiesta da parte del richiedente asilo,
          previa    autorizzazione   della   prefettura   -   Ufficio
          territoriale del Governo.».
              «Art.  11  (Associazioni  ed  enti  di  tutela). - 1. I
          rappresentanti  delle  associazioni  e degli enti di tutela
          dei  rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e
          maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono
          essere  autorizzati  dal prefetto della provincia in cui e'
          istituito  il  centro  all'ingresso nei locali adibiti alle
          visite,  realizzati  nei centri di identificazione, durante
          l'orario  stabilito.  Il  prefetto concede l'autorizzazione
          che  contiene  l'invito  a  tenere conto della tutela della
          riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
              2.  Gli  enti  locali  ed  il  servizio centrale di cui
          all'art.  1-sexies,  comma  4, del decreto possono attivare
          nei  centri,  previa  comunicazione  al  prefetto, che puo'
          negare   l'accesso   per   motivate   ragioni,  servizi  di
          insegnamento  della  lingua  italiana,  di  informazione ed
          assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di
          informazione   su   programmi   di   rimpatrio  volontario,
          nell'ambito     delle    attivita'    svolte    ai    sensi
          dell'art.1-sexies del decreto.».
              - Per  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge, vedi note
          all'art. 6.