Art. 3.
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
      quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
                  osservare come legge dello Stato.
                     Data a Roma, addi' 12 luglio 2005

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli