(Accordo - art. 1)
                ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA 
       REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO 
   I1 Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo-latino 
americano 
   considerato che la Convenzione internazionale conclusa a  Roma  il
1°  giugno  1966  per  la  costituzione  dell'Istituto   italo-latino
americano  (qui  di  seguito  denominato  "Convenzione"),  stabilisce
all'articolo 10, c. 1, che esso abbia sede in Roma; 
   considerato che  il  Governo  italiano  ha  messo  a  disposizione
dell'Istituto  i  locali  indipensabili  al  suo  funzionamento  come
stabilito all'art. 10,2 c. 3 della Convenzione; 
   considerato che, per il raggiungimento degli scopi  istituzionali,
e' opportuno siano riconosciuti all'Istituto, ai Delegati  dei  Paesi
membri ed ai suoi funzionari i  privilegi  e  le  immunita'  ad  essi
necessari; 
   convengono quanto segue: 
                             Articolo 1 
   Nel presente Accordo: 
   (a) l'espressione  "Istituto"  significa  l'Istituto  italo-latino
americano; 
   (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della  Repubblica
italiana; 
   (c) l'espressione "Leggi della Repubblica italiana"  comprende  la
legislazione vigente; 
   (d) l'espressione "Segretario Generale"  significa  il  Segretario
nominato dal Consiglio  dei  Delegati  per  curare  e  coordinare  le
attivita' dell'Istituto; 
   (e) l'espressione "Vice Segretario" identifica i 3 Vice  Segretari
di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione; 
   (f)  l'espressione  "funzionario"  significa   ogni   membro   del
personale le cui mansioni sono direttamente collegate alle  finalita'
istituzionali dell'IILA, salvo che si  tratti  di  personale  assunto
localmente e remunerato su base oraria o di esperti con  un  incarico
ad hoc, 
   (g)   l'espressione   "Consiglio   dei   Delegati"   comprende   i
rappresentanti degli Stati membri dell'Istituto; 
   (h) l'espressione  "beni  dell'Istituto"  identifica  i  beni  ivi
compresi i fondi, le entrate e gli  averi  appartenenti  all'Istituto
per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; 
   (i) l'espressione "archivi dell'Istituto" include tutti gli  atti,
la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati  da  computers,
le fotografie, le pellicole e le registrazioni sonore  di  produzione
dell'Istituto o in suo  possesso  per  l'adempimento  dei  suoi  fini
istituzionali; 
   (j) l'espressione "Sede" identifica: 
   1) i locali occupati dall'Istituto come descritti nell'allegato al
presente Accordo; 
   2) qualsiasi edificio sul  territorio  della  Repubblica  italiana
destinato a sede dell'Istituto che appartenga all'Istituto,  da  esso
preso in locazione o in prestito o in altro modo a disposizione; 
   3) qualsiasi edificio o parte  di  esso  posto  temporaneamente  a
disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra  persona  fisica  o
giuridica usato per riunioni convocate dall'Istituto  o  per  le  sue
attivita' istituzionali.