Articolo 10 1) Le immunita' ed i privilegi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio del personale. L'Istituto si impegna a rinunciare a dette immunita' e privilegi nei casi in cui le immunita' ed i privilegi impediscano che si proceda da parte del Governo italiano a fini di giustizia e sicurezza e possano essere rimossi senza arreca -e pregiudizio agli interessi dell'Istituto. 2) L'Istituto dovra' costantemente collaborare con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo. 3) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni di questo Stato. 4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile, informare il Segretario Generale prima dell'adozione di dette misure.