(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
   1) Le immunita' ed i privilegi di cui agli articoli  8  e  9  sono
concessi nel solo interesse  dell'Istituto  e  non  a  beneficio  del
personale. L'Istituto si impegna a rinunciare  a  dette  immunita'  e
privilegi nei casi in cui le immunita' ed i privilegi impediscano che
si proceda da parte del  Governo  italiano  a  fini  di  giustizia  e
sicurezza e possano essere rimossi senza arreca -e  pregiudizio  agli
interessi dell'Istituto. 
   2) L'Istituto dovra' costantemente collaborare  con  le  autorita'
competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei  privilegi,  delle
immunita' e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo. 
   3) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal
presente Accordo, tutte le persone che godono di  tali  privilegi  ed
immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti  in
vigore sul territorio della Repubblica italiana e di non  interferire
negli affari interni di questo Stato. 
   4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto
del  Governo  della  Repubblica  italiana  di  adottare  misure   che
dovessero rendersi indispensabili per motivi di  sicurezza.  In  tali
casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile,  informare
il Segretario Generale prima dell'adozione di dette misure.