Articolo 11 1) I rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano residenti permanenti in Italia godranno delle imm unita' e privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente. 2) Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che compiono missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre organizzazioni internazionali o non governative in visita presso la sede dell'Istituto per motivi ufficiali godranno nell'esercizio delle loro funzioni e per la durata della loro missione in Italia delle immunita' e privilegi necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti. 3) I rappresentanti o membri del Consialio aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto delle immunita' e dei privilegi in materia di immunita' giurisdizionale e di in;iiolabilita' per' gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.