(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
   1) I rappresentanti straordinari degli Stati membri  ed  i  membri
del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non
siano residenti permanenti in Italia  godranno  delle  imm  unita'  e
privilegi accordati ai membri delle  rappresentanze  diplomatiche  di
rango equivalente. 
   2) Gli esperti che non facciano parte del personale  dell'Istituto
che compiono missioni ufficiali per conto  dell'Istituto  o  prestino
servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed  i  funzionari  di
altre organizzazioni  internazionali  o  non  governative  in  visita
presso  la  sede  dell'Istituto   per   motivi   ufficiali   godranno
nell'esercizio delle  loro  funzioni  e  per  la  durata  della  loro
missione  in  Italia  delle  immunita'  e  privilegi  necessari   per
l'indipendente esercizio dei loro compiti. 
   3) I rappresentanti o membri  del  Consialio  aventi  cittadinanza
italiana o residenza permanente nella  Repubblica  italiana  godranno
soltanto delle immunita' e dei  privilegi  in  materia  di  immunita'
giurisdizionale e di in;iiolabilita' per' gli atti ufficiali da  essi
compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.