(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
                   Responsabilita' e assicurazione 
   1)  La  Repubblica  italiana  non  dovra'  far  fronte  ad  alcuna
responsabilita'  per  azioni  od  omissioni  dell'IILA  o   di   suoi
funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito  delle  loro
funzioni. 
   2)  L'IILA  dovra'  stipulare  un  contratto  di  assicurazione  a
copertura  della  propria   responsabilita'   per   danni   derivanti
dall'utilizzazione della  Sede  e  subiti  da  persone  giuridiche  o
fisiche che non siano nella condizione di funzionari dell'IILA.  Ogni
azione concernente la responsabilita' dell'IILA per tali danni potra'
essere indirizzata  direttamente  contro  l'assicuratore  davanti  ai
giudici italiani, cosi' come sara' previsto  dallo  stesso  contratto
d'assicurazione. 
   3) I veicoli dell'IILA dovranno essere  coperti  da  assicurazione
per responsabilita' civile verso terzi.