(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
                   Risoluzione delle Controversie 
   Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione di  questa
Accordo, che non si risolva direttamente per trattativa-fra le  parti
o  per  altra  via,  puo',  su  richiesta  di  ciascuna  delle  parti
interessate,  essere  sottoposta  alla  decisione  di  un   tribunale
arbitrale. Sia  il  Segretario  Generale  dell'IILA  che  il  Governo
dovranno, ciascuno, designare  un  arbitro  e  i  due  arbitri  cosi'
designati ne eleggeranno  un  terzo  che  assumera'  la  funzione  di
presidente del tribunale. Nel caso che  l'una  o  l'altra  parte  non
abbiano designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta.  di
arbitrato, ciascuna delle parti  puo'  richiedere  la  nomina  di  un
arbitro al Presidente della Corte  Internazionale  di  Giustizia.  La
stessa procedura si applichera' nel caso che il terzo arbitro non sia
scelto entro trenta giorni dalla  designazione  o  dall'incarico  del
secondo arbitro. La maggioranza dei membri  del  tribunale  arbitrale
costituira' il quorum e le decisioni saranno prese in conformita' con
il voto della maggioranza. La procedura arbitrale sara' definita  dal
tribunale, le cui decisioni, incluse tutte le  regole  relative  alla
sua costituzione, procedura, giurisdizione e alla ripartizione  delle
spese dell'arbitrato fra le parti, saranno vincolanti  per  tutte  le
parti contendenti. il compenso degli arbitri sara' determinato  sulla
base di quello dei  giudici  ad  hoc  della  Corte  Internazioale  di
Giustizia secondo l'articolo 32(4) del suo Statuto.