Articolo 2 1) La sede dell'Istituto e' inviolabile. 2) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana, puo' entrare nella sede dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale dell'Istituto, il consenso del Segretario Generale si considera presunto. 3) Il Segretario Generale impedira' che l'Istituto divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggir; ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.