(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
   1) La sede dell'Istituto e' inviolabile. 
   2) Nessun  agente  o  funzionario  della  Repubblica  italiana,  o
chiunque  eserciti  una  pubblica  funzione  sul   territorio   della
Repubblica  italiana,  puo'  entrare  nella  sede  dell'Istituto  per
esercitarvi le proprie funzioni  senza  il  consenso  del  Segretario
Generale. In caso di calamita'  naturali,  di  incendio  o  di  altro
evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza
e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire  fatti
criminosi,   ad   eccezione   di   quelli   compiuti   nell'esercizio
dell'attivita' ufficiale dell'Istituto, il  consenso  del  Segretario
Generale si considera presunto. 
   3) Il Segretario Generale impedira' che l'Istituto divenga rifugio
per coloro che cercano di sfuggir; ad una  misura  restrittiva  della
liberta'  personale  disposta  in  esecuzione  di  una  legge   della
Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati  in  un
altro paese.