(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
   L'Istituto ha personalita' giuridica, in 
   particolare esso ha  capacita'  di:  1)  stipulare  contratti;  2)
acquistare beni mobili  ed  immobili  e  di  disporne;  3)  stare  in
giudizio.