(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
   I beni di proprieta' dell'Istituto  ed  i  suoi  archivi,  ovunque
situati  e  da  chiunque  posseduti,  sono  esenti  da  sequestro   o
pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da  qualsiasi  atto
coattivo di natura civile o amministrativa,  a  meno  che  l'Istituto
abbia espressamente rinunciato all'esenzione.