Articolo 4 I beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi atto coattivo di natura civile o amministrativa, a meno che l'Istituto abbia espressamente rinunciato all'esenzione.