(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
   1)  L'Istituto  ed  i  suoi  beni,  fondi   ed   averi   destinati
all'esercizio  delle  sue  attivita'  istituzionali  sono  esenti  da
imposte e tasse erariali. 
   2)  Per  quanto  concerne  l'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)
l'Istituto sara' esentato dal tributo per acquisti rilevanti connessi
al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed all'esercizio delle
sue funzioni. Ai fini del presente Accordo per  "acquisto  rilevante"
si intende l'acquisto di merci o prestazioni di servizi per un valore
superiore al limite fissato dalle competenti autorita'  italiane  per
le organizzazioni internazionali in Italia. 
   3) L'Istituto sara' esentato dai diritti doganali e da ogni  altra
imposizione, divieto o restrizione  su  merci  di  qualsiasi  natura,
importate  o   esportate   dall'Istituto   per   le   sue   attivita'
istituzionali.  Tuttavia  l'Istituto  non  chiedera'  l'esenzione  da
diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci  importate  per
un valore inferiore al limite fissato dalle autorita' italiane. 
   Sono ammessi all'importazione temporanea,  previa  prestazione  di
garanzie per i  diritti  doganali  gravanti,  effettuate  con  l'atto
formale  d'impegno  del   Segretario   Generale   dell'Istituto,   le
registrazioni radiofoniche e televisive ed i  films,  destinati  agli
usi ufficiali nell'ambito interno dell'Istituto  stesso,  nonche'  le
opere  d'arte  e  quadri  destinati  a  formare  oggetto  di   mostre
organizzate dall'Istituto nell'ambito della propria sede. 
   4) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da  ogni  altro
diritto, come pure da ogni divieto o restrizione relativamente ad  un
adeguato numero, concordato con il Governo, di autoveicoli  destinati
all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi.
Per  detti  veicoli  l'Istituto  beneficera'  di  un  contingente  di
carburanti  e  lubrificanti  da  fissare  di   comune   accordo   tra
l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto. 
   5) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non
si applicheranno relativamente a  imposte  e  tasse  applicabili  sui
corrispettivi richiesti a fronte di servizi specifici.