(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
   1) Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto  o  a
qualsiasi funzionario e tutte le  comunicazioni  ufficiali  trasmesse
dall'Istituto, in qualsiasi maniera  e  sotto  qualsiasi  forma,  non
subiranno limitazioni di alcun genere  ne'  censura  o  interferenza.
Tale protezione si applica in  particolare  a  pubblicazioni,  nastri
magnetici,  dischi  ottici,  floppy  disk,  filmati  e   diapositive,
pellicole cinematografiche e sonore. 
   2)  L'Istituto  godra'  per  le  sue  comunicazioni  ufficiali  di
condizioni tariffarie non meno  favorevoli  di  quelle  concesse  dal
Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.