Articolo 7 1) Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto o a qualsiasi funzionario e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere ne' censura o interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore. 2) L'Istituto godra' per le sue comunicazioni ufficiali di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.