(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
   1) Il Segretario Generale dell'Istituto gode, nel territorio della
Repubblica italiana,  della  immunita'  dalla  giurisdizione  per  le
parole dette o scritte e per tutti gli atti  compiuti  nell'esercizio
delle  sue  funzioni  ufficiali,  salvo  che  vi   abbia   rinunciato
espressamente.  La  rinuncia  di  tale  immunita'  non   si   estende
all'immunita' dall'esecuzione delle  sentenze,  per  la  quale  sara'
necessaria una separata rinuncia. 
   2) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano e che non
risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla  sua  nomina
gode, oltre che della immunita' prevista al numero 1), delle seguenti
immunita' e privilegi: 
   a) immunita' all'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare; 
   b) immunita' dall'ispezione  e  dal  sequestro  dei  suoi  bagagli
personali ed ufficiali,  fatto  salvo  il  controllo  per  motivi  di
sicurezza; 
   c) inviolabilita' dei documenti  personali  ed  ufficiali  in  suo
possesso; 
   d) esenzione per lui e per i familiari conviventi a  carico  delle
misure restrittive relative all'immigrazione; 
   e) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni
diplomatiche di rango equivalente. 
   3)  Il  Segretario-  Generale  dell'Istituto,  che  sia  cittadino
italiano o. risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a
quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre
che della immunita' prevista al numero 1), delle seguenti immunita' e
privilegi: 
   a) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla  custodia  cautelare,
eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica
italiana che comporti secondo la legge italiana  una  pena  detentiva
non inferiore nel massimo a tre anni; 
   b) immunita'. dal l'ispezione e dal  sequestro  dei  suoi  bagagli
ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; 
   c) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; 
   d) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni  valutarie
o di cambio, accordate  ai  rappresentanti  dei  governi  esterni  in
missione in Italia limitatamente,  pero',  alle  esigenze  necessarie
allo  svolgimento  delle  funzioni  ufficiali,  con   esclusione   di
qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario  accordati  ai  membri
delle missioni diplomatiche. 
   4) L'immunita' dalla giurisdizione  non  si  applica  in  caso  di
azione civile intentata  da  un  terzo  per  i  danni  risultanti  da
incidente causato da  un  automezzo,  natante  o  aereo  appartenente
all'Istituto o circolante per suo conto, ne' in  caso  di  infrazione
alle norme sulla circolazione automobilistica. L'Istituto,  comunque,
si  impegna  a  stipulare  un'assicurazione  a  copertura   di   ogni
responsabilita' civile  verso  terzi,  allo  scopo  di  garantire  il
risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento  delle
proprie funzioni.