(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
   1) I funzionari dell'Istituto, che  non  abbiano  la  cittadinanza
italiana e che non risiedano permanentemente in Italia,  godono,  nel
territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, della  immunita'
dalla giurisdizione per le parole dette o scritte  e  per  tutti  gli
atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 
   2) I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi: 
   a) immunita' dall'ispezione e dal sequestro 
   dei bagagli ufficiali, fatto salvo il'  controllo  per  motivi  di
sicurezza; 
   b) esenzione da ogni forma  di  imposizione  diretta  sui  salari,
emolumenti, indennita' e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di
esso nonche' sui  redditi  derivanti  da  fonti  al  di  fuori  della
Repubblica italiana; 
   c) esenzione per se stessi, per i propri coniugi e i  familiari  a
carico dalle restrizioni  sull'immigrazione  e  dalle  formalita'  di
registrazione degli stranieri; 
   d) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica italiana o
altrove titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e
altri beni mobili ed immobili. Tali  membri  del  personale  potranno
liberamente portare i loro titoli esteri o  la  valuta  estera  fuori
della Repubblica italiana o effettuare  trasferimenti  all'estero.  I
suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso
l'Istituto o al momento' della cessazione di tale impiego,  esportare
dal territorio della Repubblica italiana un  ammontare  pari  all'80%
degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta  italiana  nonche'  un
importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli
stessi importati nel territorio italiano tramite organi autorizzati; 
   e) diritto di importare franco dogana e senza  altre  imposizioni,
proibizioni   o    restrizioni    sull'importazione,    al    momento
dell'assunzione iniziale del loro posto, i  loro  mobili  ed  effetti
personali, incluso un autoveicolo, come pure esportare  tali  mobili,
effetti personali e un autoveicolo al  momento  della  loro  partenza
definitiva dall'Italia. L'importazione  in  franchigia  dei  suddetti
beni personali puo'  essere  effettuata  in  una  o  piu'  spedizioni
purche' la franchigia sia richiesta entro un anno dalla data  in  cui
il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto; 
   f) diritto di acquistare franco dogana e senza altre  imposizioni,
proibizioni e restrizioni  sulle  importazioni  ovvero  in  esenzione
fiscale un autoveicolo nuovo. Questo diritto potra' essere esercitato
entro  18  mesi  dalla  data   di   assunzione   presso   l'Istituto.
L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla  data  di
'acquisto dello stesso in Italia; 
   g) diritto ad un  contingente  di  carburante  e  lubrificante  in
quantita'  ed  ai  prezzi  in  uso  per  i  membri   delle   missioni
diplomatiche di rango equivalente. 
   3) L'immunita' dalla giurisdizione  non  si  applica  in  caso  di
azione civile intentata  da  un  terzo  per  i  danni  risultanti  da
incidente causato da  un  automezzo,  natante  o  aereo  appartenente
all'Istituto o circolante per suo conto, ne' in  caso  di  infrazione
alla regolamentazione della circolazione automobilistica. L'Istituto,
comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni
responsabilita' civile  verso  terzi,  allo  scopo  di  garantire  il
risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento  delle
proprie funzioni. 
   4) L'esenzione di cui alla lettera b) non si applica ai funzionari
di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.