Articolo 9 1) I funzionari dell'Istituto, che non abbiano la cittadinanza italiana e che non risiedano permanentemente in Italia, godono, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 2) I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi: a) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il' controllo per motivi di sicurezza; b) esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennita' e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso nonche' sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana; c) esenzione per se stessi, per i propri coniugi e i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; d) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili ed immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori della Repubblica italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento' della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio italiano tramite organi autorizzati; e) diritto di importare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni o restrizioni sull'importazione, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, incluso un autoveicolo, come pure esportare tali mobili, effetti personali e un autoveicolo al momento della loro partenza definitiva dall'Italia. L'importazione in franchigia dei suddetti beni personali puo' essere effettuata in una o piu' spedizioni purche' la franchigia sia richiesta entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto; f) diritto di acquistare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale un autoveicolo nuovo. Questo diritto potra' essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di 'acquisto dello stesso in Italia; g) diritto ad un contingente di carburante e lubrificante in quantita' ed ai prezzi in uso per i membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente. 3) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 4) L'esenzione di cui alla lettera b) non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.