Art. 3.
Modifiche  alla  legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parita'
       di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

  1.  All'articolo  1  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma  dopo  la  parola:  «lavoro» sono inserite le
seguenti:  «,  in  forma  subordinata,  autonoma o in qualsiasi altra
forma,»;
    b) al  terzo  comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti:  «,  nonche' all'affiliazione e all'attivita' in
un'organizzazione  di  lavoratori  o datori di lavoro, o in qualunque
organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e
alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».
  2.  Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n.
903,  dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti:
«oltre  a  provvedere,  se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 3:

              -  Per la legge 9 dicembre 1977, n. 903, vedi note alle
          premesse.  Il  testo  degli  articoli 1  e  15,  cosi' come
          modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
          sul  sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma
          subordinata,   autonoma   o   in   qualsiasi  altra  forma.
          indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
          sia  il  settore  o il ramo di attivita', a tutti i livelli
          della gerarchia professionale.
              La  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  e'
          vietata anche se attuata:
                1)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
          o di famiglia o di gravidanza;
                2)   in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di
          preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra
          forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
              Il  divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
          alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,
          perfezionamento  e  aggiornamento professionale, per quanto
          concerne   sia   l'accesso   sia   i   contenuti,   nonche'
          all'affiliazione  e  all'attivita'  in un'organizzazione di
          lavoratori   o   datori   di   lavoro,   o   in   qualunque
          organizzazione  i  cui  membri  esercitino  una particolare
          professione,   e   alle   prestazioni   erogate   da   tali
          organizzazioni.
              Eventuali  deroghe alle disposizioni che precedono sono
          ammesse  soltanto  per  mansioni  di lavoro particolarmente
          pesanti    individuate    attraverso    la   contrattazione
          collettiva.
              Non     costituisce     discriminazione    condizionare
          all'appartenenza  ad  un  determinato sesso l'assunzione in
          attivita'  della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
          cio'   sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o  della
          prestazione.».
              «Art.    15. - Qualora    vengano   posti   in   essere
          comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
          articoli 1  e  5  della  presente  legge,  su  ricorso  del
          lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
          il  pretore  del  luogo  ove  e'  avvenuto il comportamento
          denunziato,  in  funzione  di  giudice  del lavoro, nei due
          giorni  successivi,  convocate  le parti e assunte sommarie
          informazioni,  se  ritenga sussistente la violazione di cui
          al   ricorso,   oltre   a   provvedere,  se  richiesto,  al
          risarcimento  del  danno anche non patrimoniale, nei limiti
          della  prova  fornita,  ordina all'autore del comportamento
          denunciato,   con   decreto   motivato   ed  immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti.
              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente.
              Contro  il  decreto  e'  ammessa  entro quindici giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          pretore  che  decide con sentenza immediatamente esecutiva.
          Si  osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
          del codice di procedura civile.
              L'inottemperanza  al  decreto  di  cui al primo comma o
          alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione e'
          punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
              Ove  le  violazioni  di  cui  al primo comma riguardino
          dipendenti  pubblici  si  applicano  le  norme  previste in
          materia  di  sospensione  dell'atto  dell'art.  21,  ultimo
          comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».