Art. 3.
               Registro nazionale di immatricolazione

  1.  E'  istituito  il  Registro nazionale di immatricolazione degli
oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
  2.  L'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI)  cura  l'istituzione  e la
custodia  del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che
discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
  3. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato
nello spazio extra-atmosferico:
    a) da  persone  fisiche  o  giuridiche di nazionalita' italiana o
dalle stesse commissionato;
    b) da  una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto
il  controllo  italiano  ad  opera di persone fisiche o giuridiche di
altra nazionalita'.
  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3  notificano  all'ASI i lanci
effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
    a) il  nome  dello  Stato  o degli Stati di lancio, come definiti
all'articolo I, lettera a), della Convenzione;
    b) il  nome  o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o
il suo numero di immatricolazione;
    c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
    d) la   funzione   generale   e   i   parametri  orbitali  basici
dell'oggetto  spaziale,  inclusi  il  periodo nodale, l'inclinazione,
l'apogeo e il perigeo.
  5.  I  soggetti  di  cui  al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale
abbandono  dell'orbita  terrestre  da  parte  di oggetti iscritti nel
Registro nazionale di immatricolazione.
  6.  L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al
comma  1  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli
affari   esteri,   che   provvede   agli   adempimenti  di  carattere
internazionale previsti dalla Convenzione.