Art. 3. Registro nazionale di immatricolazione 1. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. 2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1. 3. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico: a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o dalle stesse commissionato; b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalita'. 4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa: a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione; b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione; c) la data, il territorio o il luogo di lancio; d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo. 5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione. 6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.