Art. 3.
                    (Abilitazione professionale)

1.   Per   esercitare   l'attivita'  di  acconciatore  e'  necessario
conseguire  un'apposita abilitazione professionale previo superamento
di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a)  dallo  svolgimento  di un corso di qualificazione della durata di
due  anni,  seguito  da  un  corso  di  specializzazione di contenuto
prevalentemente  pratico  ovvero  da  un periodo di inserimento della
durata  di  un  anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di due anni;
b)  da  un  periodo  di  inserimento  della durata di tre anni presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e
dallo  svolgimento  di  un  apposito  corso di formazione teorica; il
periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco
di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai
sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2.  Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1
puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3.  Il  periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta
in  qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro,
dipendente,   familiare  coadiuvante  o  collaboratore  coordinato  e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista
dalla contrattazione collettiva.
4.    Non    costituiscono    titolo   all'esercizio   dell'attivita'
professionale  gli  attestati  e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza  di  corsi  professionali che non siano stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5.  Per  ogni  sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio  partecipante  al  lavoro,  di un familiare coadiuvante o di un
dipendente  dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6.  L'attivita'  professionale di acconciatore puo' essere esercitata
dai   cittadini   di   altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  in
conformita'  alle  norme  vigenti  in materia di riconoscimento delle
qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento
comunitario  sul  diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi.
 
          Nota all'art. 3:
              -  La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante «Disciplina
          dell'apprendistato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 febbraio 1955, n. 35.