Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1.  E'  autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il
periodo  2005-2013,  di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44
milioni  annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione
italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.
  2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.