Art. 10. Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprieta' intellettuale gia' esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla proprieta' intellettuale sviluppata nell'ambito del presente Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti sulla proprieta' intellettuale verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.