(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
  Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti
assicureranno l'efficace  protezione  dei  diritti  sulla  proprieta'
intellettuale gia' esistente, o l'appropriata ripartizione di  quelli
sulla proprieta' intellettuale sviluppata  nell'ambito  del  presente
Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e  alla  ripartizione  dei
diritti sulla proprieta'  intellettuale  verranno  regolamentati  dai
Contratti o dagli Accordi Esecutivi.