Art. 12. 1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzera' nessuna richiesta di indennizzo, ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, dei contraenti, dei subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali arrecati alle proprieta' della Federazione Russa come risultato delle attivita' realizzate nell'ambito dell'Accordo. Il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate. 2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da loro azioni premeditate, la Parte Russa provvedera' alla necessaria difesa legale, esonerera' dalla responsabilita' civile, non avanzera' richieste di indennizzo, ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, di qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attivita' svolte conformemente al presente Accordo, per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa. 3. Su richiesta della Parte Italiana, la Parte Russa o un suo rappresentante autorizzato rilascera' una Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilita' civile a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore a conferma di quanto disposto dal presente Accordo. Un modello della detta Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilita' civile si allega come parte integrante del presente Accordo. 4. Le Parti, in caso di necessita', possono tenere consultazioni su questioni concernenti le richieste d'indennizzo e i procedimenti giudiziari di cui al presente articolo. 5. Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla responsabilita' civile, di cui al comma 2 del presente articolo, verra' effettuato tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua valuta nazionale. 6. La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i consulenti, i fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e il loro personale hanno la facolta' di sottoporre ogni controversia derivante dagli obblighi previsti dal presente articolo a giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) qualora non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile entro novanta giorni dalla sua presentazione alla Parte Russa. Ogni decisione dell'arbitrato e' definitiva e vincolante per le parti in controversia. 7. Nulla di questo articolo dovra' essere interpretato come riconoscimento della giurisdizione di qualsiasi foro o corte al di fuori della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di parti terze, nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma 2 del presente articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente articolo e i casi in cui la Federazione Russa si sia assunta l'obbligo di accettare e di eseguire la sentenza di una corte basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali. 8. Nulla del presente articolo dovra' essere interpretato come rinuncia all'immunita' delle Parti in relazione alle eventuali richieste d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate ad una qualsiasi delle Parti. 9. I termini utilizzati nel presente articolo vengono interpretati come segue: «Incidente nucleare»: qualsiasi incidente o una serie di incidenti che arrechino danno nucleare; «Danno nucleare»: (i) morte, lesioni corporali di qualsiasi natura, qualsiasi perdita di beni o danno a beni che siano originati o derivati dalle proprieta' radioattive o da una combinazione di proprieta' radioattive con proprieta' tossiche, esplosive o da altre proprieta' pericolose del combustibile nucleare o dei prodotti o rifiuti nucleari presenti in un impianto nucleare, o di materiale nucleare proveniente da un impianto nucleare, prodotto in esso o ad esso destinato; (ii) qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori sopra menzionati o derivati da essi, se cio' e' previsto dalla legge del foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e, (iii) se cio' e' previsto dalla legge dello Stato nel quale e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile di un impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di qualsiasi natura, che siano originati o causati da radiazioni ionizzanti di altro tipo emesse da qualsiasi altra fonte di radiazione all'interno di un impianto nucleare. 10. Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno nucleare e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare e da uno o piu' incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura in cui non puo' essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verra', ai fini del presente Accordo, considerato come Danno nucleare arrecato da detto Incidente nucleare.