(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
  1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone
fisiche per i danni o per le  lesioni  corporali  derivanti  da  loro
omissioni o da loro azioni  premeditate  volte  a  procurare  lesioni
corporali o danni, la Parte Russa non avanzera' nessuna richiesta  di
indennizzo, ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria  nei  confronti
della  Parte  Italiana,  del  suo  personale,  dei  contraenti,   dei
subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli
impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi  livello  e
del loro personale per perdite  o  danni  di  qualsiasi  natura,  ivi
inclusi, in particolare, lesioni  corporali,  morte,  danni  diretti,
indiretti o consequenziali arrecati alle proprieta' della Federazione
Russa  come  risultato   delle   attivita'   realizzate   nell'ambito
dell'Accordo. Il contenuto del presente comma  non  si  applica  alle
azioni legali intraprese con lo scopo di garantire  l'adempimento  di
clausole contrattuali espressamente indicate. 
  2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone
fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni  o  da  loro
azioni premeditate, la Parte Russa provvedera' alla necessaria difesa
legale,  esonerera'  dalla  responsabilita'  civile,  non   avanzera'
richieste di indennizzo, ne' promuovera'  alcuna  azione  giudiziaria
nei confronti della Parte Italiana, del suo personale,  di  qualsiasi
contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli
impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello  e
del loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di  una
parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di  attivita'
svolte conformemente al  presente  Accordo,  per  il  Danno  nucleare
arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso  come
risultato di un Incidente  nucleare  avvenuto  sul  territorio  della
Federazione Russa. 
  3. Su richiesta della Parte Italiana,  la  Parte  Russa  o  un  suo
rappresentante  autorizzato  rilascera'  una  Lettera   di   conferma
dell'esonero dalla responsabilita'  civile  a  qualsiasi  contraente,
subcontraente, consulente, fornitore o  subfornitore  a  conferma  di
quanto disposto dal presente Accordo. Un modello della detta  Lettera
di conferma dell'esonero dalla responsabilita' civile si allega  come
parte integrante del presente Accordo. 
  4. Le Parti, in caso di necessita', possono tenere consultazioni su
questioni concernenti le  richieste  d'indennizzo  e  i  procedimenti
giudiziari di cui al presente articolo. 
  5. Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla  responsabilita'
civile, di cui al comma 2 del presente  articolo,  verra'  effettuato
tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua
valuta nazionale. 
  6. La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i  consulenti,
i fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature  e
dei servizi di  qualsiasi  livello  e  il  loro  personale  hanno  la
facolta' di sottoporre ogni  controversia  derivante  dagli  obblighi
previsti dal presente articolo a giudizio arbitrale conformemente  al
Regolamento Arbitrale della Commissione dell'ONU per il  Diritto  del
Commercio  Internazionale  (UNCITRAL)  qualora  non  fosse  possibile
pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile  entro  novanta
giorni dalla sua  presentazione  alla  Parte  Russa.  Ogni  decisione
dell'arbitrato  e'  definitiva  e  vincolante   per   le   parti   in
controversia. 
  7.  Nulla  di  questo  articolo  dovra'  essere  interpretato  come
riconoscimento della giurisdizione di qualsiasi foro o  corte  al  di
fuori della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di  parti
terze, nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma  2
del presente articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente
articolo e i  casi  in  cui  la  Federazione  Russa  si  sia  assunta
l'obbligo di accettare  e  di  eseguire  la  sentenza  di  una  corte
basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali. 
  8. Nulla del presente  articolo  dovra'  essere  interpretato  come
rinuncia  all'immunita'  delle  Parti  in  relazione  alle  eventuali
richieste d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate  ad
una qualsiasi delle Parti. 
  9. I termini utilizzati nel presente articolo vengono  interpretati
come segue: 
    «Incidente  nucleare»:  qualsiasi  incidente  o  una   serie   di
incidenti che arrechino danno nucleare; 
    «Danno nucleare»: 
      (i) morte, lesioni corporali  di  qualsiasi  natura,  qualsiasi
perdita di beni o danno a beni che siano originati o  derivati  dalle
proprieta'  radioattive  o  da   una   combinazione   di   proprieta'
radioattive con proprieta' tossiche, esplosive o da altre  proprieta'
pericolose  del  combustibile  nucleare  o  dei  prodotti  o  rifiuti
nucleari presenti in un impianto nucleare, o  di  materiale  nucleare
proveniente da un impianto nucleare,  prodotto  in  esso  o  ad  esso
destinato; 
    (ii) qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori  sopra
menzionati o derivati da essi, se cio' e' previsto  dalla  legge  del
foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e, 
    (iii) se cio' e' previsto dalla legge dello Stato  nel  quale  e'
situato  l'impianto  nucleare  dell'esercente  responsabile   di   un
impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di
qualsiasi  natura,  che  siano  originati  o  causati  da  radiazioni
ionizzanti  di  altro  tipo  emesse  da  qualsiasi  altra  fonte   di
radiazione all'interno di un impianto nucleare. 
  10. Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno  nucleare
e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare
e da uno o piu' incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura  in
cui non puo' essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verra',
ai  fini  del  presente  Accordo,  considerato  come  Danno  nucleare
arrecato da detto Incidente nucleare.