(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
  L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente  Accordo,  verra'
fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi: 
    smantellamento dei sommergibili nucleari, navi  con  impianti  ad
energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare; 
    riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; 
    creazione e mantenimento di un sistema di protezione  fisica  dei
siti nucleari; 
    bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive; 
    creazione  e  mantenimento   di   una   infrastruttura   per   lo
smantellamento dei sommergibili nucleari,  la  gestione  dei  rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e  la  bonifica  dei
siti contaminati da sostanze radioattive.