Art. 2. L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi: smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare; riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari; bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive; creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.