Art. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono: per la Parte Italiana - Ministero delle Attivita' Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Societa' Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo; per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.