Art. 4. 1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumera' la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti. Il Comitato e' convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di: garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione; vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche; individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo; dirimere le controversie che dovessero originarsi nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilita' di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti; monitorare le attivita' operative dell'Unita' di Gestione Progettuale. Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualita' di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato. Le decisioni verranno adottate per consenso. 2. Per lo svolgimento delle attivita' tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato costituira' una «Unita' di Gestione Progettuale» integrata. I costi di funzionamento dell'Unita' di Gestione Progettuale saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'articolo 1 del presente Accordo. Il Comitato, di cui al primo comma del presente articolo, provvedera' con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unita' di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.