(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
  1. La  realizzazione  dei  progetti,  il  cui  elenco  deve  essere
approvato dal Comitato, avverra' in base a specifici  contratti,  che
verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore  Principale
scelto di comune accordo in  base  a  una  gara,  conformemente  alla
legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa. 
  2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati  dalla
Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni  finanziari.
I pagamenti relativi  saranno  effettuati  direttamente  dalla  Parte
Italiana, previa verifica ed  emissione  di  apposita  certificazione
sottoscritta dal Committente e dall'Unita' di  Gestione  Progettuale,
al Fornitore Principale. 
  3.  Per  la   realizzazione   di   singoli   progetti,   prevedenti
l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni  di  servizi,
si procedera' tramite la stipula di Accordi esecutivi.