(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
  1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi  a  disposizione
e/o acquistati con  i  fondi  della  Parte  Italiana  secondo  quanto
previsto  dal  presente   Accordo,   conformemente   alle   procedure
concordate tra le Parti e  alle  clausole  dei  singoli  Contratti  o
Accordi esecutivi. 
  2.  L'organizzazione  russa  -   destinataria   dell'assistenza   o
committente - assumera' l'impegno di provvedere all'esercizio e  alla
manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla  conservazione  dei
materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi  della  Parte
Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature  e
materiali  esclusivamente  nel  rispetto  delle  finalita'   previste
dall'articolo 1 del presente Accordo. 
  Le forniture delle apparecchiature e dei  materiali,  importati  in
Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e  finanziati
con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in  conformita'
alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.