Art. 9. Il presente Accordo non prevede lo scambio di informazioni che costituiscano segreto di Stato della Federazione Russa o rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana. Le informazioni trasmesse conformemente al presente Accordo o generate a seguito della sua attuazione e considerate da una delle Parti sensibili o confidenziali dovranno essere definite espressamente. I documenti trasmessi in conformita' al presente Accordo o risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato. Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verra' effettuato conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che ricevera' dette informazioni, e tali informazioni non verranno divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla realizzazione del presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte che trasmettera' tali informazioni. Conformemente alla legislazione russa dette informazioni verranno trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse sara' garantita una adeguata protezione. Conformemente alla legislazione italiana dette informazioni verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e trasmesse in via confidenziale». Ad esse sara' garantita una adeguata protezione. Le Parti limiteranno al massimo il numero delle persone che hanno l'accesso alle informazioni definite «confidenziali» o «sensibili».