(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
  Il presente Accordo non prevede  lo  scambio  di  informazioni  che
costituiscano  segreto   di   Stato   della   Federazione   Russa   o
rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana. 
  Le informazioni  trasmesse  conformemente  al  presente  Accordo  o
generate a seguito della sua attuazione e considerate  da  una  delle
Parti   sensibili   o   confidenziali   dovranno   essere    definite
espressamente. I  documenti  trasmessi  in  conformita'  al  presente
Accordo o risultanti dalla sua applicazione  contenenti  informazioni
di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato. 
  Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali  verra'
effettuato conformemente alla legislazione dello  Stato  della  Parte
che ricevera' dette informazioni, e tali  informazioni  non  verranno
divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non  partecipino  alla
realizzazione del presente  Accordo  senza  l'assenso  scritto  della
Parte che trasmettera' tali informazioni. 
  Conformemente alla legislazione russa dette  informazioni  verranno
trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse
sara' garantita una adeguata protezione. 
  Conformemente  alla  legislazione   italiana   dette   informazioni
verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e
trasmesse in via confidenziale». Ad esse sara' garantita una adeguata
protezione. Le Parti limiteranno al massimo il numero  delle  persone
che hanno l'accesso  alle  informazioni  definite  «confidenziali»  o
«sensibili».