Art. 2. Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacita' finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie. 1. Le imprese che esercitano attivita' bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, l'attestazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Le imprese che esercitano attivita' bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
Nota all'art. 2: - Per gli artt. 1 e 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.