Art. 2.
Attuazione  dell'articolo  6,  commi 3 e 4 del decreto legislativo n.
395  del  2000. Attestazione di capacita' finanziaria e comunicazioni
                       delle imprese bancarie.

  1.  Le  imprese  che  esercitano  attivita'  bancaria rilasciano, a
richiesta  delle  imprese  di  cui  all'articolo  1,  commi 2 e 3 del
decreto   legislativo   n.  395  del  2000,  l'attestazione  prevista
dall'articolo   6,   comma   3   del  decreto  legislativo  medesimo,
conformemente  al  modello  allegato  al  presente  regolamento ed in
osservanza  di  quanto  prescritto  dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
  2.  Le  imprese  che  esercitano  attivita'  bancaria effettuano la
comunicazione   prevista   dall'articolo   6,   comma 4  del  decreto
legislativo  n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni
dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per gli artt. 1 e 6 del citato decreto legislativo n.
          395 del 2000, vedi note alle premesse.