Art. 3.
Attuazione  dell'articolo  17, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del  2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad
imprese  stabilite  in  altri  Stati  dell'Unione  europea o aderenti
             all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

  1.  Le  autorita'  che  applicano  le  sanzioni  e le misure di cui
all'articolo  5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei
casi  previsti  dall'articolo  17,  comma 1  del  decreto legislativo
medesimo,  ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo
provvedimento.
  2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento
per   i   trasporti  terrestri,  comunica  entro  dieci  giorni  alla
corrispondente  autorita'  competente dello Stato nel quale l'impresa
interessata    e'   stabilita,   anche   attraverso   le   competenti
rappresentanze  del  Governo  italiano  presso  lo Stato medesimo, le
informazioni ricevute ai sensi del comma 1.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  gli artt. 5 e 17 del citato decreto legislativo
          n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.