Art. 3. Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo. 1. Le autorita' che applicano le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo medesimo, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla corrispondente autorita' competente dello Stato nel quale l'impresa interessata e' stabilita, anche attraverso le competenti rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le informazioni ricevute ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 3: - Per gli artt. 5 e 17 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.