Art. 4.
Attuazione  dell'articolo  18, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del  2000.  Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilita',
          capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.

  1.  L'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,  comma 1 del
decreto  legislativo  n.  395 del 2000 effettua la verifica periodica
prevista  dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo.
Resta salvo il potere della citata autorita' competente di effettuare
la   verifica   della  persistenza  dei  requisiti  di  onorabilita',
capacita'  finanziaria  ed idoneita' professionale in tutti i casi in
cui cio' sia ritenuto opportuno.
  2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilita' e'
effettuata   acquisendo   le   informazioni   rilevanti,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa
interessata  o  dalle  amministrazioni  competenti,  nel rispetto del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
  3.  La  verifica  della  persistenza  del requisito della capacita'
finanziaria  e'  effettuata  acquisendo le informazioni rilevanti, ai
sensi  dell'articolo  6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la
relativa  documentazione  dall'impresa interessata o dalle imprese di
cui all'articolo 2, comma 1.
  4.  La  verifica  della  persistenza  del  requisito dell'idoneita'
professionale  e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai
sensi  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  395 del 2000,
dall'impresa  interessata  o  dalle  amministrazioni  competenti, nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  5.  E'  considerato non persistente il requisito dell'onorabilita',
della   capacita'  finanziaria  o  dell'idoneita'  professionale  per
l'impresa  che, a richiesta dell'autorita' competente di cui al comma
1,  non  fornisce,  entro  un  congruo termine fissato dall'autorita'
medesima,  le  informazioni  essenziali  per  le  verifiche di cui al
presente articolo.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  artt.  2,  3,  5, 6, 7, e 18 del citato decreto
          legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione  amministrativa  (Testo  A).»  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.