Art. 5 Attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita' professionale 1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991. 4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991 e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno dimostrato il requisito della capacita' finanziaria mediante attestazione rilasciata da una societa' finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.
Note all'art. 5: - Per gli artt. 1, 5, 6 e 7 e 18 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse. - Per l'art. 1, della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1. - L'art. 9, del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, (Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1987, n. 291, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, (Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1988, n. 76, cosi' recita: "Art. 9 (Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c): le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi; le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298.". - L'art. 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministero dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, cosi' recita: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attivita' di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacita' professionale e finanziana. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attivita' di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. 4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.". Il decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38.