Art. 5
    Attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
     n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilita',
          capacita' finanziaria ed idoneita' professionale

  1.   Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1
della  legge  n.  298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio
1987,  con  il  beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del
decreto   del  Ministro  dei  trasporti  5  novembre  1987,  n.  508,
modificato  dal  decreto  del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n.
100,  si  adeguano  ai  requisiti  di  cui agli articoli 5, 6 e 7 del
citato  decreto  legislativo  n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  2.   Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1
della  legge  n.  298  del 1974 entro il giorno precedente la data di
entrata   in  vigore  del  presente  regolamento,  con  il  beneficio
dell'esenzione  prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del
Ministro  dei  trasporti  16  maggio  1991,  n.  198,  si adeguano ai
requisiti  di  cui  agli  articoli  5,  6  e  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  395  del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
  3.  Il  disposto  di  cui  al comma 2 si applica solo se le imprese
interessate   utilizzano   esclusivamente   i   tipi  di  autoveicolo
rispettivamente  contemplati  dal  citato articolo 1, commi 2 e 3 del
decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.
  4.  Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  commi 2 e 3 del decreto
legislativo  n.  395  del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro
dei  trasporti  n.  198  del  1991  e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno
dimostrato   il   requisito   della  capacita'  finanziaria  mediante
attestazione  rilasciata  da una societa' finanziaria, si adeguano al
requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395
del  2000  in  occasione  della  prima  verifica  effettuata ai sensi
dell'articolo 4.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  gli  artt.  1, 5, 6 e 7 e 18 del citato decreto
          legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.
              -  Per  l'art. 1, della legge n. 298/1974 si veda nelle
          note all'art. 1.
              -  L'art.  9,  del  decreto  del Ministro dei trasporti
          5 novembre  1987,  n.  508,  (Disposizioni  in  materia  di
          accesso  alla  professione  di  trasportatore  di  merci su
          strada    nel    settore   dei   trasporti   nazionali   ed
          internazionali),   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre  1987,  n. 291, come modificato dal decreto del
          Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, (Modificazione
          al  decreto  ministeriale  5 novembre  1987, n. 508 recante
          disposizioni  in  materia  di  accesso  alla professione di
          trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti
          nazionali  ed  internazionali),  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 1988, n. 76, cosi' recita:
              "Art. 9 (Sono esentate dalla dimostrazione del possesso
          dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):
                le  imprese  che,  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto siano iscritte all'albo in via definitiva
          ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e
          titolari  di  autorizzazioni al trasporto di cose per conto
          terzi;
                le  imprese  che  richiedano  di continuare ad essere
          iscritte  ai  sensi  e nei casi previsti dall'art. 15 della
          legge 6 giugno 1974, n. 298.".
              -  L'art.  1, commi 2 e 3 del decreto del Ministero dei
          trasporti   16   maggio   1991,  n.  198,  (Regolamento  di
          attuazione  della  direttiva  del Consiglio delle Comunita'
          europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva
          del  Consiglio  n.  561  del  12 novembre  1974 riguardante
          l'accesso  alla  professione  di  trasportatore di merci su
          strada    nel    settore   dei   trasporti   nazionali   ed
          internazionali),   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          8 luglio 1991, n. 158, cosi' recita:
              "Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. Con il presente
          decreto  viene data attuazione alla direttiva del Consiglio
          delle  comunita'  europee  n.  438  del  21 giugno 1989 che
          modifica  la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre
          1974    riguardante    l'accesso    alla   professione   di
          trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti
          nazionali ed internazionali.
              2.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano   alle   imprese  individuali  e  societarie  che
          esercitano  l'attivita'  di  trasporto  merci su strada con
          veicoli  di  portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o
          di  peso  totale  a  terra a pieno carico non superiore a 6
          tonnellate.  Le  imprese  di cui sopra qualora intendessero
          esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno
          dimostrare   i   requisiti  di  capacita'  professionale  e
          finanziana.
              3.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  altresi'  alle  imprese individuali e societarie
          che esercitano, in ambito nazionale, attivita' di trasporto
          di merci su strada con i seguenti veicoli:
                a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
                b) veicoli  attrezzati  con carrozzeria speciale atta
          al  carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto
          di rifiuti solidi urbani;
                c) veicoli  permanentemente  attrezzati  con cisterna
          per  il  carico,  lo  scarico  e  il trasporto di liquami o
          liquidi di spurgo dei pozzi neri.
              4.  Alle  imprese di cui ai commi precedenti continuano
          ad  applicarsi  le  norme  dettate dall'art. 13 della legge
          6 giugno 1974, n. 298.".
              Il decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991,
          n.  448,  (Regolamento  di  attuazione  della direttiva del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989
          che   modifica  la  direttiva  del  Consiglio  n.  562  del
          12 novembre  1974 riguardante l'accesso alla professione di
          trasportatore  di  viaggiatori  su  strada  nel settore dei
          trasporti nazionali ed internazionali), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38.