Art. 6.
                   Entrata in vigore. Articolo 21
               del decreto legislativo n. 395 del 2000

  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 334
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 395
          del 2000, vedi note alle premesse.