Art. 6. Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2005 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 334
Nota all'art. 6: - Per l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.