Art. 2. Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse 1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato. 2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono, per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e possono prelevare campioni della spedizione secondo le modalita' indicate nel Manuale Operativo nonche' disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori specializzati. 3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di importazione rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia in corso di rilascio o qualora vi siano difficolta' nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita' di detti esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati dall'autorita' doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno scritto degli stessi o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.
Nota all'art. 2. - Il comma 5, dell'art. 4, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente: «5. Con decreto del Ministero dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».