Art. 2.
         Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse

  1. Per  il  riconoscimento  degli  esemplari delle specie di cui ai
commi 1  e  2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del
personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.
  2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono,
per  gravi  e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per  la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito
elenco     redatto    dalla    commissione    scientifica    prevista
dall'articolo 4,  comma 5,  della  legge  7 febbraio  1992,  n. 150 e
successive   modificazioni   e   possono   prelevare  campioni  della
spedizione  secondo  le  modalita'  indicate  nel  Manuale  Operativo
nonche'  disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori
specializzati.
  3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del
permesso   o  del  certificato  CITES  del  Paese  di  origine  o  di
provenienza,   relativa   all'esemplare,   qualora   la   licenza  di
importazione  rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia
in   corso   di   rilascio   o   qualora  vi  siano  difficolta'  nel
riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e
non  sia  altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento
di  tecnici  di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita'
di  detti  esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su
richiesta   dell'ufficio   del  Servizio  CITES  Centrale  del  Corpo
forestale  dello  Stato,  presso  le  strutture di destinazione od in
altre  strutture  idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie
di  custodia  degli  esemplari,  opportunamente  sigillati e piombati
dall'autorita'  doganale,  previo deposito dell'ammontare dei tributi
gravanti  o  costituzione  di garanzia per l'intero importo, da parte
del   dichiarante,   del   proprietario   degli  esemplari,  del  suo
rappresentante  autorizzato  ovvero  del  detentore  e previo impegno
scritto   degli   stessi   o  del  responsabile  della  struttura  di
destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le
cure  adatte,  fino  a  conclusione  del  procedimento  doganale,  ad
avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.
 
          Nota all'art. 2.
              - Il   comma 5,   dell'art.   4,   della  citata  legge
          7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente:
              «5. Con  decreto  del Ministero dell'ambiente, adottato
          di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
          forestali  e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
          istituita  presso il Ministero dell'ambiente la commissione
          scientifica   per   l'applicazione  della  Convenzione  sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
          cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».