Art. 3.
Restituzione  dei  documenti CITES e comunitari e procedure di cui al
                          manuale operativo

  1. Le  procedure  per  lo  scarico  e la restituzione dei documenti
CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento
(CE) 1808/2001 e successive modificazioni.
  2. Per  quanto  non previsto espressamente nel presente regolamento
si   rimanda   a  quanto  riportato  nel  Manuale  Operativo  di  cui
all'Allegato.
 
          Nota all'art. 3.
              - Il  regolamento (CE) n. 1808/2001, e' riportato nelle
          note alle premesse.