Art. 3. Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al manuale operativo 1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni. 2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui all'Allegato.
Nota all'art. 3. - Il regolamento (CE) n. 1808/2001, e' riportato nelle note alle premesse.