Art. 4.
          Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
  1.  Il  consiglio  dell'ordine  elegge  tra  i propri componenti un
presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.
  2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e
presiede  il  consiglio  e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento
professionale.  Il  presidente  e'  tenuto  a convocare l'assemblea a
richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un
quarto degli iscritti all'albo.